In linea di principio il medico non deve specificare nel certificato di malattia indicazioni diagnostiche e/o specifiche sulla patologia, trattandosi di dati sensibili. Recentemente la Suprema Corte di Cassazione ha affrontato la tematica nell’ordinanza n. 2367 del 31/1/18 e in quella sede ha ritenuto che il medico non fosse responsabile per aver indicato sul certificato […]
In linea di principio il medico non deve specificare nel certificato di malattia indicazioni diagnostiche e/o specifiche sulla patologia, trattandosi di dati sensibili.
Recentemente la Suprema Corte di Cassazione ha affrontato la tematica nell’ordinanza n. 2367 del 31/1/18 e in quella sede ha ritenuto che il medico non fosse responsabile per aver indicato sul certificato del datore di lavoro che il paziente era in attesa di un consulto psichiatrico. La Corte ha infatti reputato che i danni al paziente fossero stati effettivamente causati dal comportamento del dirigente della scuola presso la quale esercitava la propria attività che aveva diffuso le informazioni sul suo stato di salute.
Nonostante il medico fiscale in questo caso non abbia avuto conseguenze per la sua condotta, bisogna precisare che nel provvedimento la Corte di Cassazione ha sottolineato che: “[…] la riservatezza imposta nella refertazione del medico fiscale esige che non debba essere annotata sulla copia per il datore di lavoro la diagnosi del paziente […]”. Dunque, è fondamentale che il medico gestisca con la massima cautela le informazioni inerenti la salute dei propri pazienti, perché se anche in questo specifico caso non è stata rilevata una responsabilità diretta, la condotta è stata ritenuta comunque illegittima.