Sono un medico legale operante presso una azienda sanitaria pubblica. Le richiedo cortesemente un parere circa una proposta che ho ricevuto, su segnalazione della mia associazione, riguardante la stipula di una polizza di assicurazione per la mia responsabilità professionale. I medici legali dipendenti delle ASL vengono correntemente coperti dall’assicurazione delle ASL per eventuali danni per responsabilità […]
Sono un medico legale operante presso una azienda sanitaria pubblica. Le richiedo cortesemente un parere circa una proposta che ho ricevuto, su segnalazione della mia associazione, riguardante la stipula di una polizza di assicurazione per la mia responsabilità professionale. I medici legali dipendenti delle ASL vengono correntemente coperti dall’assicurazione delle ASL per eventuali danni per responsabilità civile lieve, ma non quando venga riconosciuta la colpa grave (ad oggi non ho mai avuto sinistri per danni dopo 18 anni di servizio). Ciò comporta che la ASL, o la sua assicurazione, assume la difesa del medico dipendente comunque sin dal primo grado di giudizio. La copertura assicurativa propostami invece copre la responsabilità civile sia lieve che grave; essa infatti prevede che l’assicurato debba dare avviso del sinistro all’assicuratore per qualunque richiesta formale di risarcimento come pure per qualsiasi eventuale atto/citazione giudiziario avanzato da terzi all’assicurato assumendo conseguentemente la Compagnia la gestione della vertenza a nome dell’assicurato tanto in sede stragiudiziale che giudiziale.
Io sarei interessato ad aderire alla proposta ricevuta sia perché mi sembra buona dal punto di vista economico, sia perché contiene una serie di interessanti garanzie ivi compresa la estensione della copertura al danno patrimoniale (mi riferisco a quello che si non si verifica in conseguenza di un danno biologico). Tuttavia non capisco, essendo io un medico dipendente Asl, come si possa conciliare la difesa eventualmente assunta dalla mia assicurazione con quella certamente assunta dalla assicurazione della ASL o dalla ASL stessa (per previsione in tal senso del CCNL). Non vorrei quindi che la mia adesione a questa proposta generasse questioni, conflitti potenziali con la mia Azienda. Lei cosa ne pensa? Le mie perplessità sono fondate? Le invio la copia della polizza propostami e ringrazio anticipatamente per il cortese riscontro.
Ho letto con la necessaria attenzione il testo della polizza che mi ha fatto avere. Il mio parere è che si tratti di una buona polizza per altro proposta ad un premio competitivo. E’ questo un esempio di un buon lavoro fatto in applicazione di quanto la legge sulla obbligatorietà ha suggerito circa la stipula di Convenzioni agevolate tramite gli Ordini e gli Organi rappresentativi dei medici. Condivido inoltre con Lei circa l’utilità della previsione del c.d. Danno Patrimoniale Puro al quale il medico legale è esposto forse in misura maggiore del caso di danno biologico. Ritengo che l’idea di prevedere la copertura sia della colpa grave che di quella lieve nasca dalla osservazione dell’universo composito dei medici legali operanti in diverse posizioni e ruoli. Si è pensato quindi ad un complesso di coperture che, fermo il contenimento del costo, fosse valido per ogni situazione soggettiva del medico assicurato, sia questi un libero professionista che un dirigente del SSN.
In aggiunta l’esperienza sul campo ha suggerito di proporre comunque ai medici del SSN una copertura che li tenesse garantiti non solo in caso di ”invito a dedurre da parte della corte dei Conti per presunta colpa grave” ma anche in caso di citazione da parte di un terzo. Infatti spesso le situazioni risultano più complesse di quanto sia prevedibile nella normalità dei casi. Mi riferisco al caso del latente conflitto di interessi tra Azienda sanitaria e medico (situazione che può richiedere strategie difensive autonome) ovvero ai casi nei quali l’Ente essendo in regime di c.d. Autoassicurazione mostra qualche debolezza nella gestione del danno a tutto svantaggio anche del medico. Quanto ho espresso più sopra testimonia che non esiste alcuna contradizione per il dirigente medico del SSN nella sottoscrizione di una polizza estesa alla colpa lieve. Al contrario tale scelta, quando sostenibile con un premio contenuto, realizza una garanzia totale per il medico in ogni fase della vertenza, in sede civile ovvero presso la Corte dei Conti. Per altro la presenza di una copertura assicurativa personale del medico può costituire un vantaggio anche per l’Azienda sanitaria la quale, in base alla norma del codice civile che prevede il concorso delle due coperture nel pagamento del danno, ottiene un contenimento immediato dell’esborso risarcitorio.