Sono un ortopedico libero professionista. Fino ad un paio di anni fa avevo una polizza di responsabilità civile che è stata disdetta dal mio assicuratore a seguito della denuncia di un danno (preciso che la polizza era in vigore senza alcun sinistro da 8 anni e che comunque la pratica è stata chiusa senza alcun […]
Sono un ortopedico libero professionista. Fino ad un paio di anni fa avevo una polizza di responsabilità civile che è stata disdetta dal mio assicuratore a seguito della denuncia di un danno (preciso che la polizza era in vigore senza alcun sinistro da 8 anni e che comunque la pratica è stata chiusa senza alcun esborso!). In questi due anni ho tentato senza successo di trovare un altro assicuratore. Solo uno si è dichiarato disponibile ma la somma richiesta era così elevata da farmi desistere e quindi decidere di rimanere senza assicurazione. Oggi leggo che una nuova legge mi impone di assicurarmi; ritenevo che in questo modo sarebbe stato più agevole per me trovare un’assicurazione ad un prezzo adeguato. Invece non è stato così. La situazione non è cambiata. Ho ricevuto soltanto una sfilza di rifiuti. Le chiedo: ma allora dove sta questa obbligatorietà? Mi sembra che in questo modo non solo si lasciano in balia di loro stesse certe categorie di medici ma non si fa neanche l’interesse dei pazienti.
In effetti la legge Gelli, che per altro nel suo complesso è meritevole di gran considerazione, mostra una debolezza proprio su questo argomento. Da una parte si obbliga qualcuno ad una prestazione, dall’altra si lascia libero un altro soggetto – l’Assicuratore – di mettere a disposizione o meno la sua prestazione senza la quale il primo soggetto obbligato rimane incolpevolmente inadempiente. Al contrario di quanto accade nella RC Auto, ove esiste per le compagnie il c.d. obbligo a contrarre, la legge non prevede che gli assicuratori debbano obbligatoriamente assicurare i medici per la loro responsabilità professionale. In aggiunta la legge, modificando quanto la legge Balduzzi aveva stabilito, limita la funzione del costituendo Fondo di Garanzia al risarcimento dei danni relativamente a casi ben delineati. La Legge Balduzzi invece, consapevole della iniquità della norma, attribuiva al Fondo anche una funzione di assistenza e supporto ai medici che per situazioni soggettive o oggettive impossibilitati a reperire una copertura assicurativa. Su questo punto quindi abbiamo fatto un passo indietro. Speriamo che l’atteso decreto attuativo prima, e poi l’opportuna correzione su questo tema della legge saranno capaci di eliminare questa “ anomalia normativa”.