Un giovane medico libero professionista che ha stipulato recentemente una polizza di responsabilità professionale ci chiede di esaminare il suo contratto e tranquillizzarlo sul fatto che la sua polizza preveda realmente tutti i casi in cui la sua responsabilità potrebbe essere chiamata in causa. In effetti la sua polizza, pur contenendo buone garanzie adeguate alla […]
Un giovane medico libero professionista che ha stipulato recentemente una polizza di responsabilità professionale ci chiede di esaminare il suo contratto e tranquillizzarlo sul fatto che la sua polizza preveda realmente tutti i casi in cui la sua responsabilità potrebbe essere chiamata in causa.
In effetti la sua polizza, pur contenendo buone garanzie adeguate alla sua professione di ortopedico, non la tutela integralmente per eventi che potrebbero accadere durante la sua attività professionale. Questa polizza infatti si limita a prevedere gli eventi relativi alla sua personale responsabilità professionale. Sono numerosi i testi di polizza costruiti in questo modo. Certamente la sua responsabilità professionale personale costituisce l’aspetto più importante della garanzia assicurativa; ma non è sicuramente l’unico. Le elenco una serie, non esaustiva, della casistica ove potrebbe essere coinvolta ulteriormente la sua responsabilità. Cominciamo dal più semplice e intuitivo: la conduzione del suo studio medico. Lei è responsabile di eventuali danni a terzi che potrebbero generarsi proprio nel suo studio (senza che in alcun modo la sua responsabilità sanitaria ne fosse coinvolta); e aggiungo i danni causati dalle attrezzature medico/diagnostiche da lei utilizzate. Arrivando ad aspetti più rilevanti: esiste una sua responsabilità, in qualità di datore di lavoro, nei confronti dei suoi dipendenti e/o collaboratori. Infine – ed è l’aspetto più critico- lei è responsabile per i comportamenti colposi, ed anche dolosi, a causa dei quali suoi dipendenti potrebbero cagionare danni ai pazienti o comunque a terzi.
Ho evidenziato, come ha letto, una serie di fattispecie che le suggeriscono di rivedere con la necessaria tempestività il contenuto della sua polizza al fine di ottenere un complesso di garanzia coerente ai suoi effettivi rischi professionali.
Mi permetto di darle un ulteriore suggerimento che ritengo importante: Non si faccia convincere dal suo assicuratore circa il fatto che la polizza già adesso contiene tutte le garanzie alle quali ho sopra accennato. La efficacia di queste garanzie infatti non deve essere desunta deduttivamente dal testo ma richiede una esplicitazione chiara e specifica per ogni singola tipologia, di norma, nella sezione del contratto che elenca le “estensioni di garanzia”. Per altro il DDL Gelli in corso di approvazione prevede l’obbligo di copertura assicurativa per le strutture sanitarie estesa alla responsabilità di tutti coloro che a qualsiasi titolo collaborano con e nella stessa.