Nella bozza del decreto attuativo è previsto il diritto di rivalsa nei confronti del professionista sanitario che non ha regolarmente assolto l’obbligo formativo
La bozza del decreto attuativo della legge Gelli sui requisiti minimi di garanzia delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie è ancora ferma in Conferenza Stato-Regioni.
Il Professor Stefano d’Errico, medico legale presso l’Istituto di medicina legale dell’Università degli studi di Trieste, ha approfondito il tema nel corso del webinar promosso dal provider Ecm di Consulcesi Club a cura della professoressa Paola Frati e del professor Vittorio Fineschi.
«Tra le principali novità che riguardano le strutture sanitarie pubbliche e private e i liberi professionisti – spiega D’Errico a Sanità Informazione – al di là dell’obbligatorietà della polizza per colpa grave per tutti i professionisti sanitari, c‘è la possibilità di individuare delle classi di rischio in funzione della specifica disciplina e la previsione della copertura dell’intero importo in caso di responsabilità».
L’altro aspetto da menzionare riguarda il legame con l’assolvimento dell’obbligo di formazione continua in medicina da parte dei professionisti sanitari. «Il legislatore sembrerebbe vincolare la copertura assicurativa, che nel caso dei dipendenti sanitari del SSN sarebbe in relazione alla colpa grave, all’aver atteso, nell’ultimo triennio, tutti gli obblighi formativi che la normativa prevede. Per questa tipologia di polizza – precisa il professore – il diritto di rivalsa può essere esercitato nei confronti dell’assicurato qualora l’esercente la professione sanitaria non abbia regolarmente assolto l’obbligo formativo e di aggiornamento previsto per l’Ecm nel triennio precedente la data del fatto generatore di responsabilità. Per le strutture e i liberi professionisti, invece, il mancato raggiungimento dei crediti Ecm viene in gioco alla scadenza contrattuale che dovrà prevedere la variazione in aumento o in diminuzione in relazione all’assolvimento dell’obbligo formativo e di aggiornamento Ecm» evidenzia.
Il richiamo all’obbligo di formazione continua per tutti i professionisti sanitari, anche quelli dipendenti delle strutture, secondo il professore è positivo, «perché è evidente che un buon professionista, oggi, non può prescindere da un percorso formativo continuo che lo tenga aggiornato rispetto alle principali tematiche che riguardano la propria disciplina. È anche vero che assolvere agli obblighi formativi, soprattutto per un medico dipendente del SSN, diventa sempre più difficile a causa di carenze organizzative e turni massacranti».
«É giusto favorire un percorso formativo corretto previsto non solo dalla norma ma da un obbligo deontologico che abbiamo nei confronti dei pazienti – aggiunge il professore -. È nostro dovere fornire una prestazione sanitaria in linea con le più aggiornate evidenze scientifiche». Secondo il professore, quindi, «il premio di polizza potrà essere modulato rispetto all’assolvimento degli obblighi formativi, ma è necessario anche verificare la qualità della formazione del professionista sanitario» conclude.
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