Per il Tar di Ancona è legittimo il concorso di un ente del SSN, e più in generale dalla PA, che individua un contratto di lavoro subordinato come condizione per la partecipazione; costituisce, invece, una mera facoltà l’estensione ai dipendenti parasubordinati. Il bando in questione prevedeva, tra gli altri, come requisito di ammissione cinque anni […]
Per il Tar di Ancona è legittimo il concorso di un ente del SSN, e più in generale dalla PA, che individua un contratto di lavoro subordinato come condizione per la partecipazione; costituisce, invece, una mera facoltà l’estensione ai dipendenti parasubordinati.
Il bando in questione prevedeva, tra gli altri, come requisito di ammissione cinque anni di servizio con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato antecedenti alla scadenza del bando ma non estendeva ai lavoratori parasubordinati (contratti di collaborazione coordinata e continuativa o altre forme di rapporto di lavoro flessibile) la partecipazione al concorso.
Il Tar di Ancona con la sentenza n. 612 del 19 luglio 2017 ha stabilito la legittimità del concorso perché è facoltà, e non obbligo, dell’ente dell’SSN derogare alla normativa di riferimento (legge n. 125 del 2013 e al DPCM 6 marzo 2015) ed estendere, quindi, la procedura concorsuale anche ai titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa e ad altre forme di lavoro flessibile.
Ne consegue che non c’è alcuna disparità di trattamento tra i titolari di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e i titolari di altre forme contrattuali, alla luce del chiaro dettato normativo e della differenza oggettiva delle situazioni.