Il TAR Liguria con la sentenza n. 236 del 22 marzo 2017 ha chiarito che è compatibile la frequenza del corso di formazione specifica in medicina generale da parte di soggetti ammessi in soprannumero e senza borsa di studio e lo svolgimento di incarichi di attività specialistica ambulatoriale interna. L’art. 25 dell’ACN alla lett. k) […]
Il TAR Liguria con la sentenza n. 236 del 22 marzo 2017 ha chiarito che è compatibile la frequenza del corso di formazione specifica in medicina generale da parte di soggetti ammessi in soprannumero e senza borsa di studio e lo svolgimento di incarichi di attività specialistica ambulatoriale interna.
L’art. 25 dell’ACN alla lett. k) prevede una ipotesi di incompatibilità nel caso in cui il professionista “sia iscritto al corso di formazione specifica in medicina generale o corsi di specializzazione di cui al d.lgs. 17 agosto 1999 n.368 e successive modifiche ed integrazioni”. La norma però non distingue tra i medici ammessi alla frequenza del corso che usufruiscono di borsa di studio e quelli ammessi in soprannumero che di tale beneficio non godono.
I medici ammessi in soprannumero, infatti, non hanno diritto alla borsa di studio e possono svolgere l’attività libero professionale compatibile con gli obblighi formativi.