Una norma regionale non può imporre autoritativamente il tetto massimo orario in 48 ore settimanali ai medici incaricati definitivi degli istituti penitenziari perché viola l’art. 117 secondo comma, lettera l), della Costituzione e invade la materia riservata alla competenza esclusiva dello Stato. La Consulta, con la sentenza n. 121/2017, ha bocciato così l’articolo 21, comma […]
Una norma regionale non può imporre autoritativamente il tetto massimo orario in 48 ore settimanali ai medici incaricati definitivi degli istituti penitenziari perché viola l’art. 117 secondo comma, lettera l), della Costituzione e invade la materia riservata alla competenza esclusiva dello Stato. La Consulta, con la sentenza n. 121/2017, ha bocciato così l’articolo 21, comma 7, della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010 n. 4. I vari profili del tempo della prestazione lavorativa deve, infatti, essere ricondotta alla materia dell’ordinamento statale, in quanto parte integrante della disciplina del trattamento normativo del lavoratore dipendente pubblico o privato e non può essere regolata da una norma regionale.