In alcune Regioni il Decreto Calabria sarebbe stato applicato in «modo abusivo e a danno dei medici che hanno il diritto di iscriversi al corso di formazione specifica in medicina generale»
L’incompatibilità tra lavoro e corsi di formazione in medicina generale, attuata da alcune Regioni (come Toscana, Piemonte e Lombardia) è «illogica» e «illegittima». Per questi motivi «nessuno deve dimettersi ma solo accettare la riduzione dell’orario a 24 ore settimanali», in modo da non pregiudicare né la frequenza del corso né lo svolgimento dell’attività convenzionale. «Sarà battaglia con le regioni, intervenga il ministro Speranza o andremo in tribunale». La Federazione Italiana Sindacale Medici Uniti-FISMU, annuncia così ricorsi giudiziari contro chi applica il decreto Calabria in «modo abusivo e a danno dei medici che hanno il diritto di iscriversi al corso di formazione specifica in medicina generale».
Emanuele Cosentino, dirigente nazionale FISMU del 118, ricorda, che «ai sensi dell’art. 12 comma 3 del c.d. decreto Calabria si contempla, in deroga alle normali procedure, l’accesso al corso di formazione in medicina generale, avendo cura di precisare che la frequenza deve intendersi senza borsa di studio e non riferendo di alcuna altra condizione o vincolo. Eppure alcune regioni, peraltro contrariamente a quanto avvenuto nello scorso anno, intendono subordinare la frequenza del predetto Corso, senza borsa di studio, alla preventiva rinuncia ad ogni incarico convenzionale ricevuto. Tutto ciò è inaccettabile. Daremo battaglia in tutte le sedi anche giudiziarie».
Sul punto interviene anche l’avvocato Antonio Puliatti, consulente legale di FISMU: «Si sono susseguiti dei pareri contraddittori del Ministero della Salute e finanche dei provvedimenti regionali che, a fronte di una preventiva rinuncia ai detti incarichi prima dell’inizio della frequenza, sollecitano le stesse aziende a ri-conferire i medesimi incarichi, praticamente senza soluzione di continuità. È evidente, in primo luogo, l’illogicità della pretesa incompatibilità ed in ogni caso l’illegittimità della stessa. A ben vedere, l’art. 12 comma 3 sopra riportato disciplina in modo autonomo e specifico una ipotesi determinata, in cui il medico in formazione non percepisce alcuna borsa di studio: è quindi illogico che si pretenda la rinuncia ad una attività lavorativa essenziale per il sostentamento dello stesso medico in formazione che, per l’appunto, non percepisce alcuna borsa di studio. Ma è del pari illegittima la pretesa incompatibilità ove si consideri il principio racchiuso nel noto brocardo “lex posterior derogat priori” che trova adeguato riscontro anche nell’art. 15 delle c.d. preleggi. Tanto più – aggiunge – che anche il TAR Liguria, con sentenza n. 236/2017, ha avuto modo di chiarire in ordine alla norma sulla incompatibilità».
«Vogliamo infine ricordare – prosegue Cosentino – che al 31 dicembre 2021, in relazione alla contingente carenza dei medici di medicina generale, nelle more di una revisione complessiva del relativo sistema di formazione specifica, i laureati in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio professionale, iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, possono partecipare all’assegnazione degli incarichi convenzionali, rimessi all’accordo collettivo nazionale nell’ambito della disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale. Resta fermo, per l’assegnazione degli incarichi per l’emergenza sanitaria territoriale, il requisito del possesso dell’attestato d’idoneità all’esercizio dell’emergenza sanitaria territoriale. Pertanto si prevedono limitazioni del massimale degli assistiti in carico o del monte ore settimanale da definire nell’ambito dell’accordo collettivo nazionale, e possono organizzare i corsi anche a tempo parziale, garantendo in ogni caso che l’articolazione oraria e l’organizzazione delle attività assistenziali non pregiudichino la corretta partecipazione alle attività didattiche previste per il completamento del corso di formazione specifica in medicina generale».
«Infine – conclude Cosentino – chi inizierà la frequenza del corso di formazione in medicina generale, provvederà alla autoriduzione del massimale conferito a 24 ore settimanali, onde evitare qualsiasi, potenziale, pregiudizio alla frequenza del medesimo corso, nonché allo svolgimento della medesima attività convenzionale. Punto. Senza dimissioni e altri pasticci e imposizioni delle burocrazie regionali».
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