Lo ha stabilito il Tar Lazio annullando il D.M. Salute del 7 marzo 2006, che precludeva l’iscrizione al concorso per l’ammissione ai laureati in Medicina non ancora abilitati. I Sindacati: «Un buon risultato per aprire le porte alla formazione e poi al mondo del lavoro»
Un intervento richiesto da tempo quello previsto dalla sentenza 5594 del 19 maggio 2017 del TAR del Lazio: viene infatti riconosciuto come «irragionevole, e comunque eccedente il criterio di stretta proporzionalità allo scopo» il requisito previsto dai bandi regionali secondo il quale, per potersi iscrivere al corso di Medicina Generale, è necessario aver già superato l’esame di abilitazione all’esercizio della professione.
La sentenza riconosce quindi ai laureati la possibilità di partecipare alla prova, anche se ancora non abilitati, annullando il decreto del Ministero della Salute del 7 marzo 2006 nella parte riguardante i requisiti per partecipare al concorso. In questo modo, i requisiti di accesso ai corsi di Medicina Generale vengono equiparati a quelli per le scuole di specializzazione, per le quali si può far domanda anche senza aver ancora fatto l’esame di abilitazione. Inoltre questa disposizione, come sottolinea il Segretario Nazionale della Fp Cgil Medici Massimo Cozza «discriminava i medici italiani, che dovevano essere in possesso dell’abilitazione alla data di presentazione della domanda, e medici comunitari, che invece possono registrare l’abilitazione entro la data di inizio del corso di formazione».
Regole ferree e poco elastiche anche per i periodi di attesa e di scarto tra l’abilitazione e l’accesso al corso di medicina generale. In soldoni, coloro che si laureano a gennaio e vogliono svolgere l’esame di abilitazione a luglio, non possono presentare domanda per il test d’ammissione in primavera, termine ultimo per iscriversi, perché, allo stato dei fatti, non risultano abilitati. Occorre dunque che aspettino l’anno successivo.
Ma oltre il danno anche la beffa: chi si laurea prima ma è impossibilitato a tentare subito l’ingresso a medicina generale, rischia di essere anche superato in graduatoria da chi si laurea più tardi, visto che i bandi e il decreto del Ministero della Salute del 2006 prevede che, a pari punteggio, sia preferito chi ha una minore anzianità di laurea (art. 9, comma 2 DM del 2006).
Molteplici quindi i motivi che hanno portato i giudici amministrativi a superare questa impostazione e a permettere quindi a chi si abilita a luglio di partecipare comunque al concorso del settembre successivo. E per i sindacati è un’ottima notizia, «che rafforza la nostra richiesta, portata avanti con Cisl e Uil, di arrivare subito alla laurea abilitante per consentire a tutti i medici di poter accedere prima alla formazione e poi al mondo del lavoro», prosegue il segretario generale di Cgil Medici Massimo Cozza.
Arriva subito quindi la proposta congiunta da parte del Segretariato Italiano Formazione in Medicina Generale (Simeg), dal Segretariato Italiano Giovani Medici (Sigm) e dal Comitato Nazionale Aspiranti Specializzandi (Cnas) al Ministero della Salute: «Si dovrebbe intervenire con opportune modifiche al decreto ministeriale in modo da permettere ai laureati in attesa di abilitazione di poter accedere al concorso con riserva».
Fabrizio Salemi, coordinatore della Formazione del Sindacato Medici Italiani (Smi), in una dichiarazione pubblicata da doctor33 sottolinea che «se partendo dalla sentenza 5994, i Tar in futuro possano ravvisare analogie tra la discriminazione, in essa sancita, ai danni di chi entra nel tirocinio triennale e l’altra discriminazione, in forza della quale il tirocinante, una volta completato il triennio, è costretto ad attendere un anno prima di entrare nelle graduatorie; a nostro avviso chi conclude il triennio a novembre dovrebbe poter già entrare in graduatoria a gennaio dell’anno dopo».