In materia di IRAP del medico convenzionato, il requisito della autonoma organizzazione non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive. La Corte di Cassazione con la sentenza del 17 maggio 2017 […]
In materia di IRAP del medico convenzionato, il requisito della autonoma organizzazione non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive.
La Corte di Cassazione con la sentenza del 17 maggio 2017 n. 12350 ha specificato che, in caso di convenzionamento, rientrano nel “minimo indispensabile” i beni usati conformemente allo statuto della convenzione. L’imposta non è, quindi, dovuta dal medico convenzionato che ha la disponibilità di uno studio avente le caratteristiche e dotato delle attrezzature indicate nell’art. 22 dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale. Tale disponibilità, essendo obbligatoria ai fini dell’instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale, rientra nell’ambito del “minimo indispensabile” per l’esercizio dell’attività professionale, e non integra, di per sé, il requisito dell’autonoma organizzazione per l’applicazione dell’imposta.