La fruizione del riposo settimanale è un diritto indisponibile, riconosciuto e tutelato sia dall’art. 36 della Costituzione che dall’art. 5 della direttiva 2003/88/CE e pertanto l’azienda sanitaria deve garantirlo. La Corte di Cassazione con la sentenza n. 14770 del 14 giugno 2017 ha affermato che la previsione di un compenso maggiorato per l’attività prestata in […]
La fruizione del riposo settimanale è un diritto indisponibile, riconosciuto e tutelato sia dall’art. 36 della Costituzione che dall’art. 5 della direttiva 2003/88/CE e pertanto l’azienda sanitaria deve garantirlo.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 14770 del 14 giugno 2017 ha affermato che la previsione di un compenso maggiorato per l’attività prestata in giorno festivo non incide, neppure indirettamente, sulla disciplina della durata complessiva settimanale dell’attività lavorativa e sul diritto del dipendente alla fruizione del necessario riposo, che dovrà essere garantito dall’azienda, a prescindere da una richiesta, trattandosi di diritto indisponibile.
La mancata fruizione del riposo settimanale è fonte di danno non patrimoniale che deve essere presunto ed espone direttamente il datore al risarcimento del danno.