La Corte di Cassazione (Corte di Cass. sez. IV penale n. 50975) valutando il caso di un medico che aveva diagnosticato un’ernia iatale ad una paziente in seguito deceduta per tumore al pancreas, ha stabilito che: “in tutti i casi di morte conseguente ad errore diagnostico […] la causa della morte è sempre la patologia. […]
La Corte di Cassazione (Corte di Cass. sez. IV penale n. 50975) valutando il caso di un medico che aveva diagnosticato un’ernia iatale ad una paziente in seguito deceduta per tumore al pancreas, ha stabilito che: “in tutti i casi di morte conseguente ad errore diagnostico […] la causa della morte è sempre la patologia. Ciò nondimeno va valutato se vi sia stata una colpevole omissione […] nel disporre gli opportuni accertamenti diagnostici volti ad individuarla nel tempo. E nel campo oncologico, assurge a fatto notorio che la diagnosi precoce è fattore di assoluto rilievo. In taluni casi per approntare delle terapie salvifiche. In altri – come in quello del tumore al pancreas – per apprestare un intervento chirurgico e delle terapie molto probabilmente non salvifiche, ma idonee quanto meno ad allungare significativamente la vita residua del paziente.”
Nel caso di specie il consulente di parte civile in primo grado di giudizio aveva evidenziato come una diagnosi corretta e tempestiva, avrebbe consentito un intervento chirurgico che non avrebbe scongiurato l’esito infausto, ma avrebbe consentito alla persona offesa un significativo prolungamento della vita e queste circostanze rilevano inevitabilmente ai fini della valutazione delle responsabilità del medico