La Corte di Cassazione con la sentenza 7516 del 27 marzo 2018 ha specificato che il medico non può astenersi dall’informare un paziente anche quando quest’ultimo abbia le conoscenze mediche necessarie per conoscere i rischi di una terapia (nel caso di specie si trattava di un’infermiera che svolgeva le sue mansioni proprio nel reparto dell’ospedale […]
La Corte di Cassazione con la sentenza 7516 del 27 marzo 2018 ha specificato che il medico non può astenersi dall’informare un paziente anche quando quest’ultimo abbia le conoscenze mediche necessarie per conoscere i rischi di una terapia (nel caso di specie si trattava di un’infermiera che svolgeva le sue mansioni proprio nel reparto dell’ospedale nel quale era stata operata). Ciò posto però, in questi casi, l’obbligo di informazione del medico è giuridicamente irrilevante e dunque il paziente non può pretendere un risarcimento, perché le conseguenze negative non sono connesse con la condotta omissiva del medico, ma piuttosto con l’autodeterminazione del paziente stesso. Ovviamente però tale pronuncia e tutte quelle simili si basano sul fatto che il paziente abbia realmente le conoscenze necessarie per comprendere gli effetti della terapia e tale circostanza deve essere accertata senza dubbio alcuno in sede di giudizio.