La consulenza tecnica non rientra tra le limitazioni per incarichi extra istituzionali del personale dirigente quindi il medico iscritto all’albo dei CTU ma dipendente da un’azienda ospedaliera non ha bisogno di alcuna autorizzazione da parte di quest’ultima per svolgere l’incarico di consulente tecnico d’ufficio. Questo è quanto ha stabilito il Consiglio di Stato con la […]
La consulenza tecnica non rientra tra le limitazioni per incarichi extra istituzionali del personale dirigente quindi il medico iscritto all’albo dei CTU ma dipendente da un’azienda ospedaliera non ha bisogno di alcuna autorizzazione da parte di quest’ultima per svolgere l’incarico di consulente tecnico d’ufficio.
Questo è quanto ha stabilito il Consiglio di Stato con la sentenza n. 3513 del 17 luglio 2017, che, con riferimento all’art. 53 del d. lgs. 165/2001, rubricato “Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi”, che ai commi 7, 8 e 9 stabilisce per i dipendenti pubblici un divieto generale di assumere senza autorizzazione dell’amministrazione cui appartengono “incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza”, e corrispondentemente proibisce alle altre amministrazioni, agli enti pubblici economici e ai privati di conferirli senza tale autorizzazione, precisa che:
– gli “incarichi “ai quali la norma fa riferimento sono di tipo essenzialmente diverso da quelli di consulenza tecnica;
– il soggetto che li conferisce, che è l’Autorità giudiziaria, ovvero il giudice o il P.M. non è né una pubblica amministrazione, né un ente pubblico economico ovvero un privato;
– l’incarico di CTU non è un contratto di prestazione d’opera professionale o di altro tipo, ma una funzione pubblica che si adempie a fini di giustizia.