La circolare del Ministero della Salute alle Federazioni degli Ordini: «La sospensione é tout court, e non limitata alle attività a contatto con le persone. Eventuali ricorsi alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie non hanno effetti impeditivi»
La vaccinazione anti-Covid degli operatori sanitari è un requisito imprescindibile per svolgere l’attività professionale. Tanto quanto la laurea e l’abilitazione. Deve sussistere inizialmente, ai fini delle nuove iscrizioni all’albo, e deve permanere nel tempo, in ogni fase, pena la sospensione dall’esercizio della professione. Pertanto, la sospensione ex lege dall’esercizio dell’attività professionale per la mancata vaccinazione non può che considerarsi come sospensione tout court, e non limitata alle attività a contatto con le persone. Inoltre, un eventuale ricorso alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (CCEPS) non potrà avere, in nessun caso, effetto impeditivo dell’applicazione di questa sospensione, che non è una sanzione disciplinare.
A chiarirlo è, ancora una volta, il Ministero della Salute, che ha inviato – a tre mesi dalla precedente comunicazione – a tutte le Federazioni degli Ordini delle professioni sanitarie una circolare esplicativa.
«Abbiamo apprezzato, una volta di più, l’impegno del Ministro della Salute, Roberto Speranza, che si è adoperato per superare le problematiche emerse e dare uniformità all’applicazione della norma sul territorio nazionale – commenta il Presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Filippo Anelli -. Il chiarimento del Ministero della Salute apporta certezza sulle azioni di competenza degli Ordini stessi e stabilisce con fermezza che la vaccinazione è un requisito fondamentale per poter esercitare le professioni sanitarie, tanto quanto la laurea e l’abilitazione».
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