Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 4509 del 27 ottobre 2016 ha stabilito che per configurare la condotta lesiva da mobbing nel rapporto di pubblico impiego si deve accertare la presenza di tutti i seguenti elementi:
- a) molteplicità e globalità di comportamenti a carattere persecutorio;
- b) evento lesivo della salute psicofisica;
- c) nesso eziologico tra la condotta del datore e la lesione dell’integrità psicofisica del lavoratore;
- d) prova dell’elemento soggettivo, cioè dell’intento persecutorio unificante i singoli fatti lesivi.