L’avvocato sottolinea come l’obbligo formativo sia «un impegno morale ed etico prima ancora che un obbligo» ma evidenzia anche i rischi in sede legale del mancato rispetto della formazione continua: «Il paziente può rivalersi per danno alla salute o per danno per la lesione del diritto di autodeterminazione di ogni individuo». Poi sottolinea: «Serve disciplina organica che aiuti gli Ordini professionali»
Il caso di Aosta e la prima sanzione di un medico per il mancato rispetto dell’obbligo dell’aggiornamento professionale continua a far discutere il mondo della sanità. L’aggiornamento è però un tema che riguarda anche l’altra faccia della medaglia, cioè quello dei pazienti, di chi riceve le cure del professionista sanitario e confida che il l’operatore sia sempre aggiornato con le ultime linee guida e le ultime novità. Ne abbiamo parlato con l’avvocato Laila Perciballi, referente del Movimento Consumatori, con cui abbiamo affrontato l’aspetto deontologico e del rapporto medico-paziente su cui incide anche la formazione continua. «Il consenso informato non deve essere un atto meramente formale e non può ridursi alla mera sottoscrizione di un modulo cartaceo – spiega Perciballi – ma deve essere il frutto di un dialogo onesto e leale tra medico e paziente, in cui il sanitario è tenuto a raccogliere un’adesione effettiva e partecipata all’intervento. E la correttezza e la lealtà del medico sta anche nell’osservanza del percorso di aggiornamento previsto nella disciplina Ecm». L’avvocato Perciballi, da sempre in prima linea nella difesa dei diritti dei pazienti e dei consumatori, si è occupata recentemente anche di relazionare sul Maxi Ordine delle professioni sanitarie, TSRM e PSTRP, uno strumento «fondamentale per combattere l’abusivismo».
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Avvocato, cosa ne pensa del caso di Aosta?
«È corretto intervenire sanzionando i medici e gli odontoiatri, ma in generale tutti i professionisti che eludono l’obbligo di Ecm. Infatti aggiornarsi è un dovere visto il continuo cambiamento generato dall’evolversi della medicina, della scienza e delle stesse normative. Per garantire davvero il diritto ad una corretta informazione del cittadino è necessario che il medico, l’odontoiatria, e comunque tutti gli esercenti le professioni sanitarie, siano a conoscenza di tutte le possibili “cure” presenti ed alternative che si hanno a disposizione. Solo attraverso la conoscenza aggiornata, l’odontoiatra, il medico, e tutti coloro che esercitano la professione sanitaria possono dare esaustive informazioni – comprese le varie alternative di cure – alla persona e consentire così l’esercizio effettivo del consenso informato e del diritto di autodeterminazione personale. La formazione continua deve essere, per tutte le professioni, ma ancor di più per quelle che si occupano della salute, un impegno morale ed etico prima ancora che un obbligo».
Cosa prevede il codice deontologico?
«L’articolo 19 denominato “Aggiornamento e formazione professionale permanente” dispone che “Il medico, nel corso di tutta la sua vita professionale, persegue l’aggiornamento costante e la formazione continua per lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze professionali tecniche e non tecniche, favorendone la diffusione ai discenti e ai collaboratori. Il medico assolve agli obblighi formativi. L’Ordine certifica agli iscritti ai propri Albi i crediti acquisiti nei percorsi formativi e ne valuta le eventuali inadempienze”. Come è possibile notare la norma resta vaga in merito alle risposte dell’Ordine di fronte al mancato assolvimento degli obblighi formativi. Quindi sarebbe opportuno avere una disciplina organica, facile da consultare ed organizzata nel medesimo corpo giuridico. Sulla sanzione comminata dall’Ordine di Aosta nei confronti di un iscritto (odontoiatra) che non aveva raccolto il numero di crediti necessari, si ricorda che la legge Lorenzin 3/2017 prevede “sanzioni per chi non si aggiorna” e, prima ancora, il decreto legislativo 138 del 2011 che parla di “illecito disciplinare”.
I dati sull’adesione all’ECM dicono che il caso di Aosta non è isolato…
«In merito ai dati che girano sul mancato raggiungimento del tetto dei crediti Ecm nel mondo della sanità, è probabile che l’odontoiatra di Aosta non sia l’unico privo di adeguati crediti Ecm e, dunque, sarebbe opportuno puntualizzare meglio il tipo di sanzioni che l’Ordine è chiamato ad applicare in caso di assoluta assenza di crediti formativi e di mancato raggiungimento del tetto previsto per il triennio in modo che tutti gli Ordini di Italia applichino le medesime risposte a detti comportamenti omissivi in materia di formazione. Del resto, fin qui, gli Ordini avevano privilegiato gli incentivi a chi frequenta i corsi Ecm totalizzando i crediti del fabbisogno formativo rispetto a misure repressive e un radicale cambiamento di rotta non aiuta né i medici, né gli odontoiatri, né gli esercenti le professioni sanitarie. È doveroso aggiornarsi e vanno sanzionati i comportamenti omissivi. Io ritengo però che prima di arrivare alla sospensione, bisogna che l’Ordine di appartenenza attivi delle misure preventive. Insomma, prima che l’Ordine adotti le sanzioni previste (avvertimento, censura, sospensione, radiazione) sarebbe opportuno che gli Ordini si dotassero di un veloce ed agevole sistema di controllo dei crediti acquisiti dagli iscritti, che l’Ordine, dati gli impegni dei professionisti, allertassero gli iscritti (non in regola) a mettersi in regola; ove allertati ed ancora inadempienti, l’ordine dovrebbe andare giù pesantemente applicando le sanzioni suddette».
Quanto lede il diritto al consenso informato il mancato aggiornamento dei medici, degli odontoiatri, e degli esercenti le professioni sanitarie?
«In questo nuovo quadro normativo, tra la legge Gelli-Bianco e la legge Lorenzin, il consenso informato non perde di valore; anzi, ne acquista ancora di più. La relazione tra il medico ed il paziente è basata su una serie di diritti e doveri reciproci ed il requisito del libero e consapevole consenso del paziente, quale presupposto di legittimità dell’operato del medico, costituisce l’aspetto più rilevante dell’evoluzione normativa (inclusa la legge Gelli–Bianco), giurisprudenziale e dottrinaria in tema di responsabilità medica. La violazione da parte del medico di avere una adeguata formazione ed un adeguato aggiornamento attraverso l’Ecm e la totalizzazione dei 150 crediti formativi previsti nel triennio possono di conseguenza andare a ledere l’obbligo di dare corrette informazioni al paziente e di conseguenza ledono il diritto dello stesso ad un consenso informato del paziente prima di qualsiasi intervento. Il consenso informato non deve essere un atto meramente formale e non può ridursi alla mera sottoscrizione di un modulo cartaceo, ma deve essere il frutto di un dialogo onesto e leale tra medico e paziente, in cui il sanitario è tenuto a raccogliere un’adesione effettiva e partecipata all’intervento. E la correttezza e la lealtà del medico sta anche nell’osservanza del percorso di aggiornamento previsto nella disciplina Ecm. Il consenso deve riportare lo stato di salute del paziente/cliente (e quindi deve essere preceduto da una visita medica), la descrizione dell’intervento, le tecniche ed i materiali che verranno impiegati, i rischi e le possibilità di complicanze, ed oggi l’informativa sulla privacy, l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, gli estremi dell’assicurazione del sanitario e/o della struttura: insomma un consenso informato che sia personale, specifico, esplicito, reale ed effettivo. Solo attraverso un costante aggiornamento, l’esercente la professione sanitaria può riuscire a dare le indicazioni, corrette ed aggiornate, sin qui elencate».
Un mancato aggiornamento può impattare anche su un eventuale risarcimento del danno per il paziente?
«Il danno risarcibile può consistere sia in un danno alla salute, nel caso in cui il paziente dimostri che, se correttamente informato, avrebbe evitato di sottoporsi all’intervento e di subirne le eventuali conseguenze invalidanti, oppure può limitarsi al danno per la lesione del diritto di autodeterminazione di ogni individuo, consistente nella libertà di disporre consapevolmente del proprio corpo». Il messaggio deve essere chiaro: chi non si forma costantemente non può definirsi un buon medico e un buon operatore sanitario (non dimentichiamo che con la legge 3 del 2018, si è avuta una vera rivoluzione epocale con la creazione del FNO TSRM PSTRP ovvero, più semplicemente, del Maxi-Ordine delle professioni sanitarie) dato che può ledere i diritti dei cittadini cui la sua prestazione sanitaria è diretta. Quindi, grazie all’offerta formativa garantita dagli Ordini, aggiorniamoci sempre: per noi, in quanto professionisti, per la missione che svolgiamo, per le persone che siamo chiamati a tutelare».