Dal trattamento misto alle maggiorazioni previste per chi resta in attività fino ai 70 anni, una guida per tutte le categorie
Un punto di arrivo, di meritato riposo dopo tanti anni di lavoro al servizio del prossimo, ma anche un punto di partenza, per dedicarsi con serenità, tempo e risorse sicure, a tutti quei piccoli e grandi progetti personali accantonati negli anni di carriera e rimasti, magari, sogni nel cassetto. Parliamo della pensione di anzianità, un traguardo che Enpam ha ritagliato sui misura per tutti i suoi iscritti, disciplinandola in base alle diverse fattispecie professionali e contributive. In generale, il diritto alla pensione di anzianità si matura quando si raggiunge il requisito dell’età anagrafica, fissata, dal 2018, a 68 anni. La pensione Enpam si compone di varie voci: una pensione di base (Quota A) che spetta a tutti i medici e gli odontoiatri iscritti all’Ordine, e un’eventuale quota che è calcolata sui contributi versati in base alla propria attività professionale. Esaminiamo le fattispecie principali.
Per quanto riguarda la pensione di anzianità dei medici di medicina generale, questa spetta, oltre che naturalmente a questi ultimi, ai pediatri di libera scelta, e agli addetti alla continuità assistenziale e all’emergenza territoriale. I requisiti per la domanda consistono nel raggiungimento dell’età anagrafica necessaria, e nell’aver cessato l’attività professionale con gli istituti del Servizio sanitario nazionale e/o con gli Enti non convenzionati con il Ssn. È comunque possibile continuare a lavorare fino al compimento del 70° anno (ma non oltre). Per gli iscritti che optano per questa scelta, è prevista una maggiorazione sull’importo della pensione.
Al momento del pensionamento si può scegliere per la rendita in pensione oppure per il trattamento misto (cioè parte in capitale e parte in rendita mensile). Questa opzione è però soggetta ai seguenti requisiti per gli iscritti:
. aver maturato il diritto alla pensione anticipata o di anzianità (non quindi in caso di pensione indiretta oppure di inabilità assoluta e permanente);
. essere titolari di una pensione (presso l’Enpam o un altro ente di previdenza obbligatorio) pari o superiore al doppio del minimo Inps (il minimo Inps da considerare per l’importo della pensione è quello dell’anno in cui decorre la pensione della gestione dei medici di medicina generale). Per la liquidazione in capitale si può decidere di ricevere fino a un massimo del 15% dell’importo maturato, e la percentuale va indicata nel modulo di pensione.
Il modulo per la pensione va compilato direttamente dall’area riservata dopo aver presentato all’ente competente le dimissioni irrevocabili oppure aver cessato l’attività professionale.
La pensione di anzianità dei liberi professionisti (Quota B) spetta a tutti i medici e gli odontoiatri che esercitano la libera professione. Costoro, una volta in pensione, non sono però obbligati a cessare l’attività professionale. In questo caso, vige l’obbligo si legge di versare i contributi all’Enpam. I soldi versati non vanno persi, in quanto l’Enpam ricalcola le pensioni e le aumenta in base ai nuovi versamenti fatti, liquidando la pensione supplementare ogni anno. I requisiti per ottenere il pensionamento consistono nel raggiungimento dell’età anagrafica, nell’aver maturato almeno 5 anni di contribuzione sulla Quota A del Fondo di previdenza generale (contribuzione effettiva, riscattata e/o ricongiunta) ed essere ancora iscritti all’Albo; non essere titolari di una pensione da totalizzazione o di invalidità a carico dell’Enpam.
Anche i liberi professionisti possono scegliere tra la rendita in pensione ed il trattamento misto (cioè parte in capitale e parte in rendita mensile) entrato in vigore nel 2020, ma solo nei casi in cui siano già titolari di pensione con un importo pari o superiore al doppio del minimo Inps oppure abbiano maturato presso un altro ente di previdenza obbligatoria il diritto a percepire una pensione con importo pari o superiore al doppio del minimo Inps (in questo caso il minimo Inps da considerare per l’importo della pensione è quello dell’anno in cui decorre la pensione di Quota B).
La pensione di vecchiaia della gestione degli specialisti ambulatoriali spetta ai medici e agli odontoiatri che lavorano come specialisti ambulatoriali o nell’ambito della medicina dei servizi (medici legali, medici scolastici ecc.). Anche in questo caso, come per i medici di medicina generale, i requisiti consistono nel raggiungimento dell’età anagrafica e nell’aver cessato l’attività professionale con gli istituti del Servizio sanitario nazionale e/o con gli Enti non convenzionati con il Ssn, così come è prevista la possibilità di continuare a lavorare fino al compimento del 70° anno con una maggiorazione sull’importo della pensione. Per fare domanda di pensione di anzianità, è necessario aver presentato all’ente competente le dimissioni irrevocabili oppure aver cessato l’attività professionale.
La disciplina del trattamento misto per gli specialisti ambulatoriali ricalca quella prevista per i medici di medicina generale. Quindi, per poter scegliere questa opzione, è anche qui necessario che l’iscritto abbia maturato il diritto alla pensione anticipata o di anzianità, e sia titolare di una pensione (presso l’Enpam o un altro ente di previdenza obbligatorio) pari o superiore al doppio del minimo Inps (che in questo caso è quello dell’anno in cui decorre la pensione della gestione degli specialisti ambulatoriali). Anche gli specialisti ambulatoriali possono, indicando le percentuali nel modulo di pensione, decidere di ricevere fino a un massimo del 15% dell’importo maturato.
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