Lavoro e Professioni 27 Dicembre 2022 10:53

Pensione, ecco tutte le strade per costruirla in modo vantaggioso

Ricongiunzione cumulo o totalizzazione? La miniguida per scoprirne le caratteristiche

Pensione, ecco tutte le strade per costruirla in modo vantaggioso

Nel corso della vita lavorativa dei camici bianchi può accadere che, per vari motivi, ci si trovi ad aver versato contributi validi a fini pensionistici sia all’Enpam che all’Inps o ad altre gestioni previdenziali. Frammenti di un “tesoretto” che presi singolarmente non costituirebbero una pensione, ma che è necessario non perdere per arrivare a sommarli e costituire, così, la propria pensione. Come?

In base a quanto chiarito sul sito dell’Enpam, attraverso tre strade alternative tra loro: la ricongiunzione, il cumulo o la totalizzazione. Nella scelta, è importante valutare attentamente la propria situazione specifica, i costi e i benefici relativi a ciascuna opzione, così da ottenere il massimo rendimento dai contributi maturati ed ottenere un assegno pensionistico più alto possibile.

La ricongiunzione: una gestione, una pensione

Come spiegato sulla pagina Enpam, la ricongiunzione permette di far confluire in un’unica gestione tutti i periodi di contribuzione, riunendo i contributi versati nel corso della carriera ai vari entri previdenziali sotto il tetto di un unico ente, che sarà poi quello erogatore di pensione. La ricongiunzione ha un costo che aumenta con l’avvicinarsi dell’età pensionabile, motivo per cui è bene pensare ad una eventuale ricongiunzione prima possibile. Come chiarito da Enpam, il costo dell’operazione  può essere coperto dai contributi trasferiti. È sempre possibile fare domanda di ricongiunzione, purché non si sia già titolari di una pensione, compresa quella anticipata di Quota A.

Scegliendo l’Enpam come ente previdenziale verso cui fare la ricongiunzione, l’iscritto potrà contare una volta in pensione su tutti i vantaggi assistenziali e previdenziali garantiti dall’ente. Innanzitutto, il suo patrimonio viene valorizzato, in quanto anche i periodi contributivi maturati in altre gestioni previdenziali vengono “pesati” come se fossero stati maturati in Enpam. Vale lo stesso per il calcolo dell’assegno, che viene quantificato con il sistema utilizzato dalla Fondazione. Inoltre, in caso di decesso dell’iscritto, i suoi familiari godrebbero di condizioni più favorevoli rispetto a quelle previste dall’Inps. Infine, le pensioni Enpam sono al riparo dai tagli e dalle incognite cui sono invece sono soggette le pensioni erogate dall’Inps.

La ricongiunzione presenta tuttavia un limite: i contributi versati alla Gestione Separata Inps (ad esempio quelli maturati durante le scuole di specializzazione) non vengono ritenuti ricongiungibili dall’Inps. Tuttavia, chi volesse andare in pensione di vecchiaia con Enpam, potrebbe presentare poi domanda di pensione autonoma supplementare all’Inps, che si può ottenere con sole 4 settimane di contributi.

Il cumulo: vari enti per un’unica pensione Inps

Il cumulo è invece l’operazione che permette gratuitamente di mettere insieme periodi contributivi non coincidenti, per raggiungere i requisiti per il pensionamento e avere un unico assegno di pensione. A differenza della ricongiunzione, il cumulo permette di riunire anche i contributi maturati nella Gestione separata Inps. Sempre a differenza della ricongiunzione, tuttavia, i periodi contributivi cessati vengono riuniti in maniera “virtuale”, e quindi le quote restano di fatto nelle gestioni cui erano state versate, e valutate dai singoli sistemi di calcolo dei relativi enti previdenziali. Questo significa che la pensione sarà unica ma composta dalle quote pagate da Enpam e dagli altri enti previdenziali.

L’assegno di pensione verrà invece erogato dall’Inps, anche quando non ci sono somme a suo carico. In sostanza il medico che opterà per il cumulo diverrà un pensionato Inps indipendentemente dall’aver versato o meno contributi a questo ente. La domanda di cumulo rappresenta di fatto una domanda di pensione: si presenta infatti in occasione della maturazione dei requisiti per il pensionamento, presso l’ultima gestione previdenziale di iscrizione. L’opzione può essere scelta dagli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria, che non ricevono già un trattamento pensionistico e hanno cessato l’attività professionale di dipendenza, di convenzione o accreditamento con il Servizio sanitario nazionale o svolta nell’ambito di una società accreditata con il Ssn.

La totalizzazione: come il cumulo, ma con una differenza

La totalizzazione presenta di fatto le stesse caratteristiche del cumulo, consentendo di sfruttare i periodi contributivi non coincidenti, maturati al di fuori dell’Enpam, compresa la Gestione separata Inps. I contributi, come nel cumulo, non vengono trasportati verso un unico ente previdenziale, ma rimangono nelle gestioni in cui sono stati versati e l’assegno di pensione, calcolato pro quota, viene erogato dall’Inps. Una differenza con il cumulo che potrebbe essere dirimente per la scelta: la pensione in totalizzazione si può richiedere anche se non sono trascorsi 30 anni dalla laurea.

Come scegliere nel migliore dei modi

Per aiutarsi nella scelta delle tre opzioni, Enpam suggerisce alcune azioni da intraprendere: la prima è fare una sorta di “inventario” dei contributi, chiedendo un estratto conto degli stessi per capire in quali enti sono collocati e a quanto ammontano. Dopodiché è importante verificare i propri requisiti per ottenere una pensione autonoma, e in mancanza controllare a quanto ammonterebbe quella quota con una ricongiunzione, ma anche valutare i benefici di un cumulo o di una totalizzazione, sempre prima di presentare domanda di pensione, anche anticipata di quota A.

Oltre a richiedere all’Inps un conteggio dell’ammontare di una pensione in regime di cumulo o totalizzazione, è utile presentare una domanda di ricongiunzione per conoscere anticipatamente  il costo di un eventuale trasferimento dei contributi. In seguito alla domanda, l’iscritto riceverà una proposta di ricongiunzione, che una volta valutata può essere accettata oppure lasciata decadere. In quest’ultimo caso, però, presentare una nuova domanda di ricongiunzione sarà possibile solo dopo 10 anni.

 

 

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