Dopo aver ottenuto il nulla osta del Ministero del Lavoro, è stata pubblicata la circolare che rende operativa la disciplina del cumulo contributivo gratuito previsto dalla legge di bilancio 2017
Finalmente chiarezza sul meccanismo del cumulo contributivo che teneva in ansia anche tanti medici e operatori sanitari. Dopo oltre 10 mesi di attesa, è stata pubblicata la circolare dell’Inps (LEGGI QUI LA CIRCOLARE INPS) con le istruzioni operative necessarie per dare operatività alla disciplina prevista dalla legge di bilancio 2017 che consente il cumulo gratuito dei contributi versati in casse previdenziali differenti ai fini del calcolo degli anni di contribuzione necessari per la pensione. È però saltato il cosiddetto “tombolone” che aveva fatto sperare tanti in un allargamento della quota retributiva dell’assegno previdenziale.
La circolare precisa che per quanto riguarda la pensione di vecchiaia in cumulo, nei casi in cui i regolamenti delle Casse private prevedano requisiti minimi per la pensione di vecchiaia in cumulo diversi e più elevati rispetto a quelli ordinari, i periodi contributivi non coincidenti presso gli Enti di previdenza privati sono comunque validi ai fini della maturazione del diritto alla pensione. Sarà poi l’Ente a procedere alla liquidazione della propria quota di pensione, ma solo al momento dell’effettiva maturazione di tutti i requisiti previsti dal proprio ordinamento. Quindi, in sostanza, la liquidazione del trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati avverrà solo al conseguimento dei requisiti anagrafici e contributivi previsti dall’ordinamento di ogni gestione. Tuttavia, sebbene l’erogazione della pensione, in virtù di requisiti di vecchiaia diversi, possa avvenire in diverse tranche, la pensione in regime di cumulo costituisce un’unica pensione e pertanto gli istituti giuridici connessi al trattamento pensionistico (quali la perequazione automatica, l’integrazione al trattamento minimo, la quattordicesima o la maggiorazione sociale) vengono liquidati con riferimento al trattamento unico complessivamente considerato. Infine, la circolare specifica che il pagamento dei trattamenti pensionistici in regime di cumulo è effettuato dall’INPS, ma è subordinato alla stipula di una apposita convenzione con gli Enti interessati. Questa fase è già stata avviata dall’Istituto in collaborazione con le Casse professionali.
Ma in pratica, qual è l’iter da seguire per esercitare la facoltà di cumulo? I soggetti interessati devono presentare la relativa domanda all’Ente previdenziale di ultima iscrizione; coloro che risultano da ultimo iscritti a più forme assicurative hanno facoltà di scegliere quella alla quale inoltrare la domanda. Una volta maturati i requisiti per la pensione di vecchiaia poi la domanda di pensione va presentata all’Inps, che la inoltrerà all’Ente di ultima iscrizione per procedere con l’istruttoria. Accertata la sussistenza del diritto alla pensione, acquisisce le quote di pensione di competenza delle forme interessate al cumulo.
L’Enpam (Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri) ha espresso «soddisfazione per l’emanazione della circolare» che consente di raggiungere «un obiettivo di civiltà», a detta del Presidente Alberto Oliveti. Tuttavia evidenzia «il problema di quando queste pensioni saranno pagate», nonostante l’Enpam abbia cominciato «ad inviare all’Inps per il seguito di competenza tutte le pratiche sulle pensioni in cumulo per quanti hanno presentato domanda a partire dal 1 agosto». D’altro canto, la Fondazione ribadisce «la propria contrarietà al fatto che l’Inps diventi erogatore di prestazioni proprie delle Casse», trasformando l’Enpam «in mero ente esattore di contributi mentre spetta esclusivamente all’Inps inviare materialmente i pagamenti ai pensionati», spiega una nota.
Anche la Cosmed, per voce del suo Segretario Nazionale Giorgio Cavallero, esprime soddisfazione per essere riuscita a portare a casa il diritto, liberando dall’incertezza migliaia di aspiranti pensionati: «Finalmente viene riconosciuta pari dignità a tutte le attività svolte, ma ci sono contraddizioni e incongruenze tra la Legge, questa circolare e le circolari precedenti sul cumulo. Resta il rammarico – prosegue Cavallero – per la discriminazione che rimane. I contributi versati fino al 1996 saranno considerati ai fini dell’anzianità, e quindi saranno utili per il calcolo degli anni della contribuzione per la pensione – specifica il Segretario -, ma non sono utili per passare dal sistema contributivo al misto e per raggiungere i 18 anni nel 1995. Questo aprirà indubbiamente la strada dei contenziosi e sarà la giurisprudenza a decidere – conclude».