La gravidanza è tutelata anche durante il corso di specializzazione. Dunque, sono previsti il congedo di maternità obbligatorio (5 mesi), il congedo parentale facoltativo (6 mesi) e la possibilità di riduzione dell’orario per l’allattamento fino ad un anno di età del nascituro. La durata del corso però non viene ridotta, quindi il periodo di sospensione […]
La gravidanza è tutelata anche durante il corso di specializzazione. Dunque, sono previsti il congedo di maternità obbligatorio (5 mesi), il congedo parentale facoltativo (6 mesi) e la possibilità di riduzione dell’orario per l’allattamento fino ad un anno di età del nascituro. La durata del corso però non viene ridotta, quindi il periodo di sospensione dovrà essere recuperato. Durante il periodo di sospensione per maternità la specializzanda viene retribuita solo con la parte di trattamento economico indentificata dalle norme come quota fissa e non percepisce la parte variabile.