Per poter ricoprire il predetto ruolo occorre essere inserito nell’elenco nazionale dei soggetti idonei.
In attuazione del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 e s.m., recante “Attuazione della delega di cui all’art. 11, comma 1, lettera p) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria alla selezione sono ammessi i candidati che non abbiano compiuto sessantacinque anni di eta’ ed in possesso di:
- a) diploma di laurea di cui all’ordinamento previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2, ovvero laurea specialistica o magistrale;
- b) comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel settore sanitario o settennale in altri settori, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e o finanziarie, maturata nel settore pubblico o nel settore privato;
- c) attestato rilasciato all’esito del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria. I predetti corsi sono organizzati e attivati dalle regioni, anche in ambito interregionale, avvalendosi anche dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, e in collaborazione con le Università’ o altri soggetti pubblici o privati accreditati ai sensi dell’articolo 16-ter, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, operanti nel campo della formazione manageriale, con periodicità almeno biennale.