Sono un chirurgo cardiovascolare ed esercito la mia attività esclusivamente presso una struttura accreditata con il SSN in forza di un contratto libero professionale. Vorrei sapere se alla luce della nuova legge, in particolare in base all’Art 7 della stessa, quest’anno posso e debbo aderire alla polizza Rc professionale per colpa grave dei dipendenti. In effetti, […]
Sono un chirurgo cardiovascolare ed esercito la mia attività esclusivamente presso una struttura accreditata con il SSN in forza di un contratto libero professionale. Vorrei sapere se alla luce della nuova legge, in particolare in base all’Art 7 della stessa, quest’anno posso e debbo aderire alla polizza Rc professionale per colpa grave dei dipendenti.
In effetti, al fine di darle una risposta compiuta, gli articoli della nuova legge Gelli da prendere in considerazione sono due: l’articolo 7 da lei citato ed anche l’articolo 10. L’articolo 10 comma 1 stabilisce i criteri di attribuzione della Responsabilità: la struttura sanitaria che si avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria anche se scelti dal paziente ed ancorché non dipendenti dalla struttura stessa risponde delle loro condotte colpose e dolose. L’articolo 10 comma 1 stabilisce invece, in maniera coerente al precedente articolo 7, gli obblighi di assicurazione per le strutture: le strutture sanitarie devono essere provviste di idonea copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso i terzi ed i prestatori d’opera………..anche peri danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le strutture. L’articolo 10 comma 2 stabilisce gli obblighi di assicurazione per i liberi professionisti che svolgano la loro attività all’esterno delle strutture ovvero che si avvalgano delle stesse nell’adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali (in altre parole di quei professionisti che si scelgono e/o sono scelti dai pazienti): resta fermo per questi operatori sanitari l’obbligo di assicurazione previsto dal decreto legge del 13 agosto 2011 n. 138 e successive leggi. L’articolo 10 comma 3 infine regolamenta l’obbligo di assicurazione per tutti gli altri operatori presso la struttura sanitaria non in regime di libera professione (in altre parole di quegli operatori sanitari che esercitano l’attività in qualità di dipendenti e non prestando assistenza a pazienti che non hanno scelto e dai quali non sono stati scelti): ciascun esercente la professione sanitaria che presta la propria opera a qualunque titolo presso una struttura sanitaria – pubblica o privata – provvede alla stipula, con oneri a suo carico di un’adeguata polizza di assicurazione per colpa grave. Richiamato utilmente il dettato della legge Gelli è indubbio che la sua posizione risulta regolamentata ai fini assicurativi dall’articolo 10 comma 3. Lei dovrà pertanto stipulare una polizza che la garantisca da azioni di rivalsa nel caso di sua colpa grave attivate dalla Struttura ove opera ovvero da azioni di surroga attivate dall’assicuratore della stessa che ha liquidato un danno. Ma la legge Gelli, nelle more della emanazione del decreto attuativo che ne deve normare alcuni aspetti essenziali, non ha ancora dispiegato la sua efficacia. Né per altro le compagnie di assicurazione, in attesa di tale decreto, hanno predisposto l’idoneo prodotto assicurativo per la colpa grave. Siamo quindi in una situazione transitoria, speriamo breve. Per altro sul mercato assicurativo esiste da tempo la copertura assicurativa per la colpa grave degli professionisti sanitari operanti presso le strutture del SSN. Ma, a nostro parere, questa copertura non è adeguata alla sua posizione in quanto il rapporto di servizio con il SSN riguarda la sua struttura privata e non lei direttamente. Non rimane quindi che attendere un po’ di tempo. Spero di averle illustrato in maniera chiara la situazione.