Con 255 voti favorevoli, 113 contrari e 22 astenuti il Ddl Gelli sulla Responsabilità professionale è legge. Dopo il via libera alla Camera, ecco cosa cambia. Il relatore Federico Gelli: «Una data che resterà nella storia della sanità italiana, aumentano le tutele per i professionisti»
Il Disegno di Legge n° 2224, relativo alla Responsabilità Professionale del personale sanitario è stato approvato alla Camera dei Deputati. Il provvedimento, che riforma la responsabilità professionale dei medici, ha risvolti sia in ambito civile che penale. Lo scopo di questo testo è quello di riportare equilibrio tra il professionista sanitario e il paziente, protagonisti di un rapporto che, soprattutto negli ultimi anni, è risultato sbilanciato, nella maggior parte dei casi a favore del paziente.
Le dichiarazioni a caldo del Relatore della Legge, Federico Gelli: «Quella di oggi è una data che resterà nella storia della sanità italiana. Finalmente, grazie all’aiuto, ed al prezioso contributo, di tutti i colleghi di Camera e Senato, il Ddl sulla responsabilità professionale e la sicurezza delle cure, è legge. Si tratta di un provvedimento atteso ormai da ben oltre un decennio da parte degli operatori della sanità. Con questa legge aumentiamo le tutele dei professionisti prevedendo, al contempo, nuovi meccanismi a garanzia del diritto al risarcimento da parte dei cittadini danneggiati da un errore sanitario».
«L’assenza di un chiaro inquadramento legislativo su questa materia ha tolto in tutti questi anni serenità a medici e professionisti e, soprattutto, ha comportato come ricaduta l’enorme costo della medicina difensiva che pesa sul nostro sistema salute. Con questa legge abbiamo regolamentato l’attività di gestione del rischio sanitario, prevedendo che tutte le strutture attivino un’adeguata funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio (risk management). Abbiamo inoltre – ha proseguito Gelli – modificato la responsabilità penale e civile per gli esercenti la professione sanitaria».
«Nel testo inoltre si fa riferimento all’obbligo per tutte le strutture sanitarie pubbliche e private di essere provviste di una copertura assicurativa, e si ribadisce l’obbligatorietà dell’assicurazione per tutti i liberi professionisti. Dal lato dei pazienti, poi, sono state previste nuove misure, come quella riguardante la trasparenza dei dati: le strutture sanitarie saranno tenute a fornire ai pazienti la documentazione clinica da loro richiesta entro 7 giorni. Verrà infine istituito un Fondo di garanzia per il rimborso dei danni derivati da responsabilità sanitaria», spiega il deputato dem che sottolinea anche l’importanza delle Linee Guide «chi dovrà elaborarle, estenderà la platea non solo a società scientifiche accreditate ma anche a enti di ricerca pubblici e privati e ordini professionali. Insomma una platea ampia di professionisti che si muoveranno tutti in una direzione che dia modo al professionista di evitare errori dovuti alla stanchezza o ad atteggiamenti superficiali. Questi riferimenti, queste linee guida insieme alla formazione che potranno fare i professionisti su questa materia significano molto per riportare nel nostro paese una condizione fisiologia per il tema del rischio professionale e del rischio delle cure».
Con la legge cosa cambia?
In sede penale, l’operatore sanitario è chiamato in causa per morte e lesioni provocate al paziente soltanto in caso di colpa grave, salvo che il professionista abbia rispettato le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni previste dalle Linee guida. In sede civile, invece, tutti coloro che a qualsiasi titolo operino presso una struttura sanitaria rispondono solo ai sensi dell’art. 2043 c.c. (responsabilità extracontrattuale), mentre la struttura (privata o pubblica) e gli operatori sanitari liberi professionisti, rispondono per responsabilità contrattuale.
Per quanto riguarda l’assicurazione?
Il Ddl Gelli obbliga le strutture sanitarie pubbliche o private ad assicurarsi per responsabilità civile verso terzi e verso tutti gli operatori sanitari che collaborano. Inoltre i collaboratori in questione devono stipulare un’adeguata polizza di assicurazione per colpa grave. Il vincolo riguarda anche i liberi professionisti. La legge inoltre prevede anche la possibilità dell’azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazione, l’obbligo del ricorso e della partecipazione alla procedura di Consulenza Tecnica Preventiva rendendo alternativa la procedura di mediazione.
Formazione Ecm?
Nell’applicazione della legge sulla Responsabilità Professionale medica assume un ruolo di primaria importanza anche essere in regola con l’obbligo formativo del programma di Educazione Continua in Medicina (ECM), requisito sempre più vincolante per gli operatori sanitari e anche un parametro di riferimento per le compagnie di assicurazione.
«Stiamo percorrendo la strada giusta tra le esigenze del diritto e le esigenze della sicurezza delle cure del diritto alla salute» aveva dichiarato qualche giorno fa Gelli. Il Responsabile della Sanità del Pd spiegava: «Il testo finale della Legge non è solo frutto prodotto da operatori della sanità ma il risultato di un approfondimento importante fatto da esperti del diritto e della giustizia nel nostro Paese».
«Una Legge che introduce nell’ordinamento italiano il tema della sicurezza delle cure e che diventa parte integrante del diritto alla salute, art. 32 della Costituzione – evidenziava Gelli -. In alcuni punti del testo della Legge si ribadisce questo principio, soprattutto, attraverso il meccanismo della trasparenza degli atti sanitari, attraverso la pubblicazione web delle aziende sanitarie del contenzioso, insieme alla solvibilità delle coperture assicurative. La possibilità di agire direttamente sulla compagnia di assicurazione, la conciliazione obbligatoria, sono tutti strumenti per rendere più semplice al paziente danneggiato, la possibilità di un risarcimento rapido e certo, cosa che purtroppo fino ad oggi non è avvenuta».
«Sono troppi anni in cui si verifica una difficoltà del mondo medico e del mondo dei pazienti che in entrambi i casi non si sentono tutelati all’interno delle strutture sanitarie» interviene nel dibattito anche Raffaele Calabrò, Onorevole Area Popolare e Nuovo Centrodestra. «Questa Legge finalmente riporta un quadro di chiarezza per il paziente e per il medico che può lavorare con maggiore serenità».
Un aspetto importante affrontato dal testo di Legge è anche quello della formazione medica, un capitolo molto importante «in verità la formazione è il nucleo centrale della Legge – prosegue Calabrò – se noi non decidiamo di mettere all’interno delle strutture, quelle di risk management, apparati con il compito di cogliere quali le difficoltà per arrivare a rischi di patologie e danni che si possono determinare, non supereremo il problema. Invece bisogna affrontare il problema e risolverlo dall’interno, formare le persone e realizzare strutture che devono prevenire tutto quello che può succedere, così non avremo più contenzioso, non perché c’è una Legge, ma perché non ci saranno più malpractice».
A proposito di contenzioso e malpractice, un altro capito importante è quello delle assicurazioni (già accennato da Gelli), relativamente alla formazione, la domanda che in molti si pongono è se una aggiornamento puntuale, può essere valutato come parametro di premialità. Ebbene, avere un medico informato e aggiornato (in linea con l’obbligo Ecm) può essere un vantaggio per ottenere credenziali migliori nella stipula assicurativa? Sapendo che il medico è formato «le assicurazioni rischiano enormemente di meno – assicura Calabrò – quindi questo deve portare a diminuire significativamente le tariffe attuali che sono pesantissime, in particolare per alcune specialità, mi riferisco all’ostetrico, il neurochirurgo, l’ortopedico, il giovane medico non riesce più ad andare avanti nella sua professione con questa zavorra».
«Sulle assicurazioni è stato fatto un passo in avanti» spiega Andrea Colletti, deputato M5S. «Trovo molto interessante la previsione dell’ultra-attività delle policy assicurative a carico del personale medico e infermieristico».
«Indubbiamente doveva essere fatto qualcosa in più perché quella ultra-attività non assicura l’assicurabilità del medico, infatti vige per soli dieci anni, mentre sappiamo bene che la prescrizione civile sul medico è dieci anni non dall’evento stesso, ma da quando il danneggiato è conscio. Dunque, si rischia di avere dei medici non coperti da tutela assicurativa. In realtà il problema assicurativo è un problema di sistema, serve prevenzione, evitare che ci siano tanti eventi avversi in quella specifica dinamica».
«Per quel che riguarda l’obbligatorietà della formazione – conclude Colletti – può essere considerato un passo avanti a patto che non sia una formazione generica. Il problema è il controllo, dovremmo migliorare quella funzione di controllo, è fondamentale».
Per ripercorrere la storia del Ddl Gelli:
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