Lavoro e Professioni 27 Maggio 2016 17:21

Responsabilità: breve guida alle assicurazioni. Polizze, premi e coperture: le novità per i medici

Che succede con la legge in discussione in Parlamento. Il relatore della Legge, Federico Gelli (Pd): «Una norma che ridefinisce i ruoli delle parti in causa». «Ma attenti a costi, massimali e retroattività», tutti i chiarimenti dell’esperto di assicurazioni

Garantire la sicurezza delle cure tutelando medici e pazienti. Riannodare il rapporto tra camici bianchi e cittadini inficiato negli ultimi anni da un aumento esponenziale – ed economicamente insostenibile – del contenzioso legale. È questo l’obiettivo del DDL Gelli sulla responsabilità professionale che si avvia a diventare legge e promette, tra le altre cose, di «porre un freno al mercato selvaggio delle assicurazioni» come spiega ai microfoni di Sanità informazione lo stesso relatore del provvedimento.


Ed è proprio sul mercato delle assicurazioni e sulle novità per i medici legate a polizze, premi e coperture che si concentra il nostro focus con uno dei principali esperti del settore, il consulente di SanitAssicura Ennio Profeta, per capire in concreto cosa cambia per i camici bianchi italiani.

Per l’onorevole Gelli, relatore del Disegno di Legge, a cambiare saranno innanzitutto i tempi della giustizia: «La legge ha uno scopo ben preciso, quello di diminuire il contenzioso e le lungaggini della giustizia italiana. Con questa legge renderemo più certa la responsabilità del professionista, definendo inoltre l’azione di rivalsa e il ruolo delle compagnie di assicurazione. Non più quindi – aggiunge Gelli – un mercato completamente abbandonato a sé stesso, ma finalmente una legge che definisce compiti e responsabilità di tutti gli attori del sistema, compreso quello delle compagnie assicurative».
Un obiettivo condiviso anche dall’onorevole Michele Baldi, capogruppo alla Regione Lista Civica Nicola Zingaretti: «Vogliamo trovare forme legislative e forme di garanzia per i pazienti ma anche per i medici, per evitare che il mettersi sulla difensiva di entrambe le parti si tramuti in un salasso che le casse della Regione non possono certo permettersi».

Ecco le principali novità:

DIPENDENTI – I dipendenti di una struttura sanitaria, pubblica o privata, saranno responsabili direttamente (e dovranno quindi obbligatoriamente assicurarsi) solo per colpa grave, mentre per i casi di “colpa lieve” continueranno ad essere coperti dall’azienda. La colpa grave, inoltre, sarà anche disciplinata in modo più stringente dalla legge. La competenza sul tema, però, passerà dalla Corte dei Conti al giudice ordinario e questo comporta procedure molto più veloci e, presumibilmente, un aumento dei costi. Perché il medico (attraverso la compagnia di assicurazione) dovrà difendersi presso il giudice ordinario, mentre finora non veniva chiamato in giudizio dalla propria azienda, la quale si limitava ad effettuare una segnalazione alla Corte dei Conti, senza che questa segnalazione significasse un automatico inizio di un giudizio con relative spese.

COLLABORATORI E OPERATORI SANITARI – Il Ddl prevede l’estensione della copertura personale a tutti gli operatori sanitari delle strutture pubbliche o private, non solo ai dipendenti ma anche ai collaboratori.

LIBERI PROFESSIONISTI – I medici che esercitano la libera professione dovranno assicurarsi non solo per colpa grave, ma “in toto”, con la grande novità della possibilità dell’azione diretta del danneggiato rivolta alla compagnia assicuratrice. Il medico risulterà più tutelato, ma contemporaneamente la compagnia sarà più esposta. È anche previsto che questa non potrà opporre al richiedente eccezioni relative a limitazioni di garanzia presenti nella polizza del suo assicurato, salvo successiva azione di rivalsa nei suoi confronti (il cui esito non sempre è certo). Può accadere, infatti, che il paziente danneggiato citi la compagnia per un rischio non coperto dalla polizza, come nel caso di un danno accaduto fuori del periodo di retroattività stabilito nella polizza. In questi casi, pagherà comunque la compagnia per poi rivalersi sul medico. È presumibile che questi due fattori, l’azione diretta e il pagamento integrale a prescindere dalla limitazione delle garanzia, potranno comportare un aumento delle tariffe assicurative.

COPERTURE DELLE STRUTTURE – Novità anche sul rapporto tra assicurazioni e strutture sanitarie assicurate. Finora l’adozione del sistema SIR, per il quale fino al valore della franchigia contrattuale la liquidazione dei danni è delegata alla struttura assicurata, stava contribuendo al calmieramento dei prezzi delle polizze. Con l’azione diretta questa utile innovazione rischia di essere vanificata. La compagnia pagherà per il sinistro e poi si rivarrà eventualmente sulla struttura (anche in questo caso con una forte componente di difficoltà ed aleatorietà circa i tempi del recupero).

COSTI – Come reagiranno gli assicuratori? Presumibilmente così: il medico è obbligato ad assicurarsi, ma la singola compagnia non è obbligata ad assicurarlo; il mercato di compagnie disposte ad assicurare a queste condizioni si restringerà e le compagnie rimaste vorranno monetizzare questo rischio aggiuntivo, alzando i prezzi. Il consulente Ennio Profeta suggerisce: «La legge non prevede un massimale minimo, pertanto sarà il medico a dover valutare in relazione alla sua attività il rischio massimo che corre in termini quantitativi: è chiaro che un ortopedico e un cardiochirurgo devono prevedere massimali diversi in relazione al danno potenziale delle loro attività».

COME MUOVERSI – È importante che il medico o l’operatore, una volta scelta la compagnia con cui assicurarsi, si accerti di alcuni essenziali fattori: che la polizza riporti una descrizione della sua attività professionale esattamente corrispondente a quella che effettivamente svolge; che la polizza sia a primo rischio e non a secondo rischio; che la retroattività sia adeguata all’anzianità professionale (chi esercita da 3 anni non ha motivo di contrarre una polizza con retroattività decennale, mentre un medico attivo da 20 anni ha bisogno di una retroattività che tenga conto dei tempi di prescrizione previsti dalla legge); che la garanzia “postuma” sia presente: spesso infatti la richiesta di risarcimento arriva dopo anni, quando magari il medico è già in pensione per fatti avvenuti quando esercitava.

CONSULENZE PERSONALIZZATE – La materia della responsabilità medica è particolarmente specialistica. Il medico non ha e non può avere una competenza costantemente aggiornata su una materia in costante evoluzione. Il “fai da te” in questo campo non funziona; tantomeno è utile rivolgersi ad un assicuratore generalista. Serve un consulente specializzato, come SanitAssicura. «In questo modo – osserva il consulente Ennio Profeta – il medico avrà una panoramica esaustiva delle coperture assicurative sul mercato nazionale e quindi potrà avere il meglio delle condizioni e i prezzi più bassi offerti dal mercato in quel momento per le sue esigenze specifiche».

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