Sono un medico anestesista ed esercito la mia attività in Campania come dipendente presso una clinica privata. Recentemente la proprietà mi ha affidato la funzione di Direttore Sanitario della clinica. Da una parte sono compiaciuto per la nomina, dall’altra sono abbastanza preoccupato in quanto ho notato che la mia polizza di responsabilità professionale esclude la […]
Sono un medico anestesista ed esercito la mia attività in Campania come dipendente presso una clinica privata. Recentemente la proprietà mi ha affidato la funzione di Direttore Sanitario della clinica. Da una parte sono compiaciuto per la nomina, dall’altra sono abbastanza preoccupato in quanto ho notato che la mia polizza di responsabilità professionale esclude la copertura di tale funzione. Può dirmi se si tratta di una esclusione normale, la motivazione della stessa e se posso superarla includendola tra le garanzie. Grazie.
L’esclusione del rischio della funzione di direttore sanitario risponde ad una logica assicurativa per la quale il contraente assicurato è coperto esclusivamente per le conseguenze dei suoi comportamenti diretti e non per quelli dei propri colleghi e/o collaboratori. In effetti, la responsabilità del direttore sanitario è sempre mediata in relazione a comportamenti colposi attivati da soggetti dei quali esso deve rispondere, spesso anche di natura esclusivamente contabile organizzativa e non sanitaria. Questo non significa che il rischio della Direzione Sanitaria non possa essere assicurato come estensione alla polizza che lei ha in corso. Si rivolga quindi al suo assicuratore per ottenere questa integrazione. Mi permetta comunque di darle un suggerimento supplementare: è apprezzabile il fatto che lei abbia ritenuto di stipulare una propria polizza di responsabilità personale. Le rammento tuttavia che Lei, nella sua qualità di dipendente di una struttura sanitaria privata, ha diritto in forza del contratto nazionale di lavoro di ottenere dal suo datore di lavoro una adeguata copertura assicurativa per la responsabilità professionale riferita alle attività da lei svolte nella struttura, quindi compresa la funzione di direttore sanitario. Questo obbligo da parte del suo datore di lavoro, oggi di natura contrattuale, sarà sancito per legge quando il DL Gelli diventerà legge dello stato. Tutto ciò fino al limite del caso di colpa grave, il cui rischio Lei dovrà provvedere a garantirsi autonomamente.