Lavoro e Professioni 5 Giugno 2024 12:28

La ricerca medica e gli obblighi assicurativi

Esistono obblighi assicurativi per i medici che svolgono attività di ricerca e docenza all’interno delle università? Scopriamo assieme che cosa dice in merito la normativa del nostro paese.

di Riccardo Cantini, intermediario assicurativo
La ricerca medica e gli obblighi assicurativi

La prassi ordinaria del medico, che consiste nel contrasto alle malattie e nel miglioramento della qualità della vita dei propri pazienti, necessita costantemente di essere aggiornata. A questo tra l’altro dovrebbero servire, come è noto, i crediti ECM (Educazione Continua in Medicina): sostanzialmente, trattasi di un processo per mezzo del quale il medico si mantiene al passo con le novità scientifiche, tecniche e terapeutiche, al fine di curare al meglio i propri pazienti e procedere anche ad ampliare le proprie competenze professionali. Tutto questo, ovviamente, non sarebbe possibile se non ci fosse un costante e massiccio investimento, pubblico e privato, nel settore della ricerca medica. Ma chi è e cosa fa il ricercatore in medicina, e quali obblighi assicurativi ha, se li ha? In questo breve articolo cercheremo di fare chiarezza su questi aspetti.

Cosa fa un ricercatore in medicina

Uno dei possibili sbocchi per chi si laurea in medicina è quello della carriera universitaria. Oltre agli aspetti legati più propriamente alla didattica, l’Università consente anche – ai meritevoli – di poter intraprendere una carriera di pura ricerca, nella quale ad esempio si studiano in profondità gli aspetti sia clinici sia terapeutici delle malattie e si compiono test su nuovi farmaci. E’ evidente che questi indirizzi di ricerca riguardano non solo i laureati in medicina ma anche, ad esempio, i biologi ed i farmacisti.

Al di là dell’ambito universitario, si può anche fare ricerca medica all’interno di grandi aziende farmaceutiche e biotecnologiche.

In ogni caso, per poter ambire a un posto di ricercatore, è necessario proseguire gli studi dopo la laurea, prima specializzandosi e in seguito – o, talvolta, contemporaneamente – iscrivendosi ad un dottorato. Successivamente, nella fase di “post-doc, si tratta di costruirsi un curriculum adeguato per poter essere di appeal per le aziende, gli istituti di ricerca o i dipartimenti universitari che si reputano interessanti. Un percorso decisamente lungo, dunque, ma certamente foriero di grandi soddisfazioni una volta che si è giunti al traguardo.

Lo stipendio di un ricercatore medico

Nonostante ci vogliano anni per poter essere parte stabile di uno staff di ricerca, una volta entrati in un laboratorio come dipendenti fissi, si può pensare di guadagnare stipendi tutto sommato soddisfacenti. Dati recenti riportano, quale reddito medio di un ricercatore in Italia, la cifra di ca. 30.000 €. È assai probabile che in alcuni paesi stranieri questa cifra possa però anche raddoppiare tranquillamente.
Il problema, come è facilmente intuibile, è che si arriva ad avere una situazione reddituale stabile e congrua solamente dopo almeno 10/15 anni di studio e gavetta.

Ricercatore medico e coperture assicurative

E qui entra in gioco la questione delle coperture assicurative di cui parlavamo inizialmente. Questo perché – lungo tutta la fase propedeutica di specializzazione e studio dottorale – è assai probabile che si riveli necessario, per potersi mantenere adeguatamente, intraprendere collaborazioni libero-professionali, anche semplicemente come guardia medica. E, in quanto iscritti all’Ordine e libero professionisti si è obbligati, per la Legge Gelli Bianco e i suoi recenti decreti attuativi, alla stipula di una copertura di responsabilità civile professionale.
Una volta lavoratori dipendenti di un laboratorio di ricerca, pubblico o privato che sia, tale obbligo ovviamente decade. Rimane però in essere la necessità di tutelarsi eventualmente per la sola colpa grave: è infatti in questo caso la struttura sanitaria nella quale si esercita ad essere debitrice nei confronti dell’eventuale terzo danneggiato. Ma, al comma 1 dell’Art.9 della Legge Gelli Bianco si legge che “[l]’azione di rivalsa nei confronti dell’esercente la professione sanitaria può essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave.” Poiché il dolo non può essere mai coperto da una polizza assicurativa, è la colpa grave ad essere oggetto eventuale di tutela.

Per approfondire i temi appena qui accennati, è consigliabile avvalersi della consulenza qualificata di professionisti del mondo assicurativo.

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