Quando il paziente esprime in maniera inequivocabile direttamente o tramite un rappresentante il proprio dissenso ad un trattamento, gli operatori sanitari sono tenuti a rispettare tale volontà, quando ciò non avviene si potrebbe integrare la fattispecie di violenza privata prevista dall’art. 610 c.p. punibile con la reclusione fino a quattro anni, rischiando oltre al pagamento […]
Quando il paziente esprime in maniera inequivocabile direttamente o tramite un rappresentante il proprio dissenso ad un trattamento, gli operatori sanitari sono tenuti a rispettare tale volontà, quando ciò non avviene si potrebbe integrare la fattispecie di violenza privata prevista dall’art. 610 c.p. punibile con la reclusione fino a quattro anni, rischiando oltre al pagamento delle spese processuali anche la condanna al risarcimento dei danni subiti.