Non è soggetto ad IRAP il medico convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale che ha alle proprie dipendenze una segretaria perché non è integrato il concetto di attività autonomamente organizzata, presupposto impositivo del tributo. La Cassazione con la sentenza n. 10338 del 26 aprile 2017 ha ancora una volta ribadito che il requisito dell’autonoma organizzazione […]
Non è soggetto ad IRAP il medico convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale che ha alle proprie dipendenze una segretaria perché non è integrato il concetto di attività autonomamente organizzata, presupposto impositivo del tributo.
La Cassazione con la sentenza n. 10338 del 26 aprile 2017 ha ancora una volta ribadito che il requisito dell’autonoma organizzazione non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga del lavoro altrui in misura non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive.