La giurisprudenza è ormai unanime ma lo conferma, ancora una volta, la Cassazione con la sentenza n. 16370 del 3 luglio 2017 che il medico convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale che ha alle proprie dipendenze una segretaria non è soggetto ad IRAP ed ha diritto al rimborso se l’ha indebitamente versata.
La giurisprudenza è ormai unanime ma lo conferma, ancora una volta, la Cassazione con la sentenza n. 16370 del 3 luglio 2017 che il medico convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale che ha alle proprie dipendenze una segretaria non è soggetto ad IRAP ed ha diritto al rimborso se l’ha indebitamente versata.