Con la sentenza n. 10189 del 24 aprile 2017 la Cassazione ha precisato che: il rapporto di lavoro dei medici incaricati presso gli istituti di prevenzione e di pena per le esigenze del servizio di guardia medica, ai sensi dell’art. 51 della legge n. 740/70, è un rapporto di lavoro autonomo, atteso che, da un […]
Con la sentenza n. 10189 del 24 aprile 2017 la Cassazione ha precisato che: il rapporto di lavoro dei medici incaricati presso gli istituti di prevenzione e di pena per le esigenze del servizio di guardia medica, ai sensi dell’art. 51 della legge n. 740/70, è un rapporto di lavoro autonomo, atteso che, da un lato, la disciplina pone in evidenza che il legislatore ha scelto d’instaurare rapporti di lavoro autonomo; dall’altro, le modalità concrete del rapporto – in particolare l’organizzazione del lavoro secondo il modulo dei turni, l’obbligo di attenersi alle direttive impartite dal direttore del carcere e dal dirigente sanitario – non integrano indici della subordinazione, ma sono espressione del necessario coordinamento, che caratterizza il rapporto, con l’attività dell’Amministrazione e con la complessa realtà del carcere.