La normativa (art. 15 nonies D.Lgs. n. 502/1992) per il trattenimento in servizio oltre i 65 anni ovvero, su istanza dell’interessato, al maturare del 40° anno di servizio effettivo, fermo restando il limite massimo del 70° anno di età, si applica esclusivamente ai «dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale» e al […]
La normativa (art. 15 nonies D.Lgs. n. 502/1992) per il trattenimento in servizio oltre i 65 anni ovvero, su istanza dell’interessato, al maturare del 40° anno di servizio effettivo, fermo restando il limite massimo del 70° anno di età, si applica esclusivamente ai «dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale» e al «personale docente universitario», compresi quei ricercatori che «esplicano attività assistenziale, purché di corrispondente qualifica del ruolo regionale». La sentenza del TAR Toscana del 9 maggio 2016 n. 818 ha stabilito che il limite massimo di età per il collocamento a riposo non si applica, invece, agli assistenti del ruolo ad esaurimento perché non sono equiparabili alle qualifiche tassativamente previste dalla legge per la concessione del beneficio.