La Corte dei Conti Lombardia con la sentenza n. 3 del 2017 ha affermato che “sussiste la responsabilità amministrativa nei confronti del medico dipendente dal S.S.N, nella ipotesi in cui percepisca la retribuzione prevista per i dirigenti in rapporto di esclusività, nonostante il contestuale svolgimento di attività professionale extramuraria presso il proprio studio privato, in palese […]
La Corte dei Conti Lombardia con la sentenza n. 3 del 2017 ha affermato che “sussiste la responsabilità amministrativa nei confronti del medico dipendente dal S.S.N, nella ipotesi in cui percepisca la retribuzione prevista per i dirigenti in rapporto di esclusività, nonostante il contestuale svolgimento di attività professionale extramuraria presso il proprio studio privato, in palese ed immediata infrazione della disciplina vigente”.
Sia l’art. 15 quater, c. 5, D.Lgs. n. 502 del 1992, sia l’art. 1 c. 5 L. n. 662 del 1996 stabiliscono infatti che “l’opzione per l’esercizio della libera professione intramuraria da parte del personale dipendente del SSN è incompatibile con l’esercizio di attività libero professionale extramuraria. E ancora, l’art. 72, c. 7, della L. n. 448 del 1998 stabilisce che: “i dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per l’esercizio della libera professione intramuraria non possono esercitare alcuna altra attività sanitaria resa a titolo non gratuito….ad eccezione delle attività rese in nome e per conto dell’azienda sanitaria di appartenenza.
Nel caso di specie il medico, nonostante avesse liberamente scelto la libera professione intramuraria, ha invece svolto attività extramoenia mai avallata dall’Azienda di appartenenza, la quale non ha mai autorizzato, esplicitamente, implicitamente, tacitamente o di fatto, tale parallela attività privata.