In linea generale, i benefici economici conseguenti alla stipula dei rinnovi contrattuali entrano in vigore, salva diversa disciplina specificatamente prevista, dal mese successivo a quello di entrata in vigore del medesimo contratto collettivo, con conseguente azionabilità della pretesa creditoria da parte del lavoratore che, con riferimento agli arretrati, non abbia ricevuto integrale liquidazione. In caso […]
In linea generale, i benefici economici conseguenti alla stipula dei rinnovi contrattuali entrano in vigore, salva diversa disciplina specificatamente prevista, dal mese successivo a quello di entrata in vigore del medesimo contratto collettivo, con conseguente azionabilità della pretesa creditoria da parte del lavoratore che, con riferimento agli arretrati, non abbia ricevuto integrale liquidazione.
In caso di ritardo da parte della PA nell’adeguamento stipendiale e nel pagamento degli arretrati eventualmente maturati, ci si può attivare per reclamare il corretto adempimento che include altresì il riconoscimento anche degli interessi sulle somme via via rivalutate.
La strategia difensiva si compone pertanto dell’immediata verifica delle buste paga rese disponibili dal lavoratore con conseguente predisposizione, in caso di accertato inadempimento della parte datoriale rispetto agli obblighi imposti dal nuovo CCNL, di apposito atto di messa in mora per il pagamento degli arretrati ancora dovuti, oltre rivalutazione ed interessi nella misura prevista dalla legge.
Gli arretrati retributivi si prescrivono in 5 anni dalla loro maturazione.