Il d.l. 1/12 ha liberalizzato le farmacie garantendo l’equa distribuzione sul territorio e una migliore accessibilità del servizio, dando così contestualmente attuazione ai principi costituzionali e comunitari di libertà di iniziativa economica poiché sono state rimosse le restrizioni all’ingresso di nuovi operatori sul mercato, ma è sempre necessario che il numero delle farmacie sia proporzionato […]
Il d.l. 1/12 ha liberalizzato le farmacie garantendo l’equa distribuzione sul territorio e una migliore accessibilità del servizio, dando così contestualmente attuazione ai principi costituzionali e comunitari di libertà di iniziativa economica poiché sono state rimosse le restrizioni all’ingresso di nuovi operatori sul mercato, ma è sempre necessario che il numero delle farmacie sia proporzionato alle dimensioni demografiche dei Comuni, affinché i nuovi esercizi possano contare, al pari di quelli esistenti, su un bacino di utenza potenziale in grado di assicurare condizioni di redditività. Recentemente il Consiglio di Stato con la sentenza 7184/21 ha delineato i limiti della libertà al trasferimento del farmacista anche all’interno della zona di competenza precisando che il trasferimento è soggetto ad autorizzazione per la concessione della quale fra l’altro è necessario verificare che il locale indicato sia situato in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona.