La responsabilità del datore di lavoro è ipotizzabile in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche che, di fatto, si possono ritrovare nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali di cui all’articolo 1, comma 14 del D.L. n. 33 del 16 maggio 2020. Tra gli obblighi […]
La responsabilità del datore di lavoro è ipotizzabile in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche che, di fatto, si possono ritrovare nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali di cui all’articolo 1, comma 14 del D.L. n. 33 del 16 maggio 2020.
Tra gli obblighi si annoverano quelli di informazione e formazione, di adozione di misure di prevenzione (distanziamento sociale sul posto di lavoro, fornitura di dispositivi di protezione, organizzazione di turni di lavoro e del lavoro agile ove possibile) e di sorveglianza sull’adozione, da parte dei lavoratori, delle misure di prevenzione adottate.
Occorre però sempre analizzare il singolo caso concreto per valutare se l’azienda sia in grado di dimostrare di aver posto in essere tutte le attività necessarie a tutelare la sicurezza dei propri dipendenti, in particolar modo nelle aziende sanitarie ove la possibilità di contagio è molto più alta che in altri luoghi di lavoro.
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