Con la Legge bilancio 2022 (l. n. 234/21) è stato stabilito che, a partire dal periodo di imposta in corso all’1/01/22, “l’imposta regionale sulle attività produttive (Irap), di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni di cui alle lettere […]
Con la Legge bilancio 2022 (l. n. 234/21) è stato stabilito che, a partire dal periodo di imposta in corso all’1/01/22, “l’imposta regionale sulle attività produttive (Irap), di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997”.
Limitatamente all’ambito professionale, sono quindi ancora tenuti al pagamento dell’Irap ed al correlato obbligo dichiarativo, gli studi associati e le associazioni professionali a prescindere dal requisito di autonoma organizzazione.
Per consolidato orientamento giurisprudenziale erano invece già esclusi dall’imposta i lavoratori autonomi, privi del requisito della stabile ed autonoma organizzazione.