I risultati dell’inchiesta dell’Associazione “Chi si cura di te?” sull’orario di lavoro dei medici in formazione specialistica. Fra orari insostenibili, riposi mancati e diritti negati
Nella quotidianità dei medici specializzandi le tutele stabilite dal contratto di formazione sono solo un miraggio. È il quadro che emerge da un’inchiesta sull’orario di lavoro dei medici in formazione specialistica promossa da Chi si cura di te? – Associazione di medici in formazione, camici grigi, medici precari.
I dati parlano chiaro: dal sondaggio risulta che i medici specializzandi lavorano, in media, da un minimo di 45 ore a un massimo di 60 a settimana. E, addirittura, il 30% degli intervistati dichiara di lavorare oltre le 70 ore e fino anche a 120 ore settimanali. Non solo, quindi, superano ampiamente le 38 ore previste dal contratto CCNL della Dirigenza medica ma si viola sistematicamente anche la Normativa Europea in materia di orario lavorativo. La direttiva 2003/88/CE, infatti, stabilisce un orario settimanale massimo di 48 ore – compreso lo straordinario – e un periodo di riposo giornaliero di 11 ore consecutive.
Sul diritto al riposo prima e dopo il turno di guardia (sia diurno, sia notturno) ben il 39% degli intervistati risponde che non sono previsti in nessun modo. Il 20% riconduce un’ampia discrezionalità al tutor in servizio. Questi risultati delineano un quadro preoccupante: in più della metà dei casi, infatti, i medici specializzandi lavorano anche dopo turni di guardia. Di nuovo, in violazione, alla normativa europea.
Una parte degli specializzandi che ha partecipato alla survey riferisce di dover garantire la pronta disponibilità – o reperibilità – senza tuttavia poter accedere alle indennità previste in questi casi per i medici strutturati. Inoltre, gli stessi, specificano che all’attivazione dei turni di reperibilità non corrispondeva un periodo di riposo successivo. Anche questo si pone nettamente in contrasto con la disciplina della pronta disponibilità delineata nel CCNL di area Sanità. All’art. 27, comma 8, stabilisce che «il personale in pronta disponibilità chiamato in servizio, con conseguente sospensione delle undici ore di riposo immediatamente successivo e consecutivo, deve recuperare immediatamente e consecutivamente dopo il servizio reso le ore mancanti per il completamento delle undici ore di riposo».
E per quanto riguarda le assenze giustificate? Anche in questo caso, la normativa non viene rispettata. Solo il 50% dei partecipanti alla ricerca chiarisce di poter usufruire dei 30 giorni previsti dal D. Lgs 368/99. Alcuni specializzandi restituiscono situazioni diverse, come l’abitudine di autorizzare le assenze solo quando «maturate». Molti sottolineano di aver difficoltà a sfruttare assenze giustificate e ferie legittime. «Ricordiamo – precisa l’Associazione “Chi si cura di te?” che le assenze per malattia non possono essere conteggiate tra i giorni di assenza giustificata secondo nota del MUR del 2019». Tuttavia, il 15% degli intervistati sostiene che per poter usufruire di giorni di malattia deve utilizzare i giorni di assenza giustificata.
«Le testimonianze da noi raccolte – spiegano i medici in formazione – danno dimostrazione del quadro ben noto di scarse tutele, subalternità ai direttori di scuola e condizioni di lavoro che spesso superano i limiti dello sfruttamento in cui ci troviamo a lavorare. Come abbiamo già sostenuto, non rappresentano eccezioni o casi isolati, ma sono diretta conseguenza dell’ambiguità della nostra figura: lavoratori a tutti gli effetti ma inquadrati come studenti. Riteniamo che il cambiamento reale possa arrivare solo da una riforma complessiva delle specializzazioni mediche, passando ad un vero Contratto Collettivo Nazionale della Formazione medica, inquadrato all’interno del CCN della dirigenza, con graduale acquisizione di competenze e progressiva introduzione nel lavoro nel SSN» concludono.
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