Lavoro e Professioni 25 Maggio 2016 12:04

Tasse, ecco a quali medici conviene il nuovo regime dei minimi e perché…

Le novità introdotte in Legge di Stabilità con il forfettario agevolato favoriscono imprese e attività professionali anche in campo medico-sanitario. Con il nostro esperto vi diciamo in quali casi…

Tasse, ecco a quali medici conviene il nuovo regime dei minimi e perché…

«Questo nuovo regime non solo semplifica, ma offre anche una notevole spinta all’attività professionale». È la chiave di lettura che Giulio Palazzo, titolare di uno dei più importanti studi commerciali di Roma, dà al nuovo regime forfettario agevolato, introdotto dall’ultima Legge di Stabilità, in sostituzione dell’ormai superato regime dei minimi.

Nelle pieghe del provvedimento diversi spunti e accortezze da seguire anche per i medici che lavorano in proprio: dalla soglia innalzata a 30mila euro alle nuove aliquote, analizzando punto per punto i vantaggi e gli adempimenti.
https://youtu.be/URE5EdA3jBg
Dottor Palazzo, partiamo dalla trasformazione introdotta proprio con la Stabilità.
«L’intento di razionalizzare la tassazione dei contribuenti cosiddetti minori ha unificato in un unico regime forfettario, che definiamo UNICO, i regimi agevolati già esistenti. Le fonti normative, oltre naturalmente alla legge di stabilità 2016, possiamo ricordare la legge 294 del dicembre 2007, la legge 190 del 2014 e da ultimo l’agenzia delle entrate che con la circolare del 4 aprile 2016 n°10 è entrata nel tema per fornire chiarimenti a tutti i soggetti interessati».

Chi rientra nel regime agevolato?
«Sono gli esercenti in attività di impresa, arti o professione che sono considerati appunto soggetti minori in termini di attività, parametrati in modo particolare al volume dei ricavi e ai compensi percepiti nel periodo d’imposta».

Quali sono le principali novità?
«Innanzitutto vengono elevati i valori soglia e pertanto il volume dei ricavi e dei compensi percepiti. Ad esempio, nel caso dei professionisti che riguarda anche i medici, si passa da 15mila a 30mila euro. Dunque, chi nell’esercizio 2016 avrà un volume d’affari o comunque dei compensi percepiti entro i 30mila euro, potrà beneficiare del regime agevolato. Questo, tra l’altro, avverrà con una aliquota di tassazione particolarmente agevolata, un’imposta sostitutiva del 15% delle imposte sui redditi, delle addizionali comunali e regionali e dell’IRAP. Altro elemento importante da mettere in evidenza che questi professionisti possono permanere senza limiti di tempo nell’ambito appunto del regime forfettario e senza limiti relativi all’età anagrafica quei soggetti appunto che mantengono un fatturato o comunque dei ricavi entro i 30mila euro».

Riguardo l’aliquota vantaggiosa, può essere più esplicito?
«Se nei tre anni precedenti non sono state poste in essere attività artistiche, professionali o d’impresa c’è un regime agevolato con una tassazione sostitutiva del 5%. Questa aliquota varrà per cinque anni e diventa quindi oltremodo favorevole».

Bisogna avere requisiti particolari per poter usufruire di queste condizioni?
«Abbiamo già chiarito che nel caso dei professionisti i compensi non devono essere superiori a 30mila euro. Le spese dell’anno precedente per i collaboratori non devono aver superato i 5mila euro così come non devono aver speso più di 20mila euro per beni strumentali e non è compatibile con la detenzione di partecipazioni in società di persone o in associazioni professionali».

Quali sono gli adempimenti da rispettare?
«Anche gli adempimenti sono particolarmente agevolati. Chi aderisce al regime forfettario unico 2016 non deve addebitare l’IMU in fattura, non deve applicare le ritenute in fattura, e pertanto non ha obblighi relativi alla dichiarazione e alla liquidazione dell’imposta. L’unico obbligo da rispettare è quello di numerare progressivamente le fatture attive e le fatture passive. Inoltre non si è soggetti agli adempimenti previsti per lo spesometro, per la blacklist. Per chi, eventualmente, rientra nei parametri o studi di settore è infine prevista un’unica aliquota del 15% o del 5% se fosse in regime super forfettario, come sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali comunali e IRAP».

Con lo Studio Palazzo – Consulenza Tributaria e Societaria, continua la collaborazione editoriale che ci porterà ad affrontare tutte le principali questioni tributarie dei camici bianchi, ma anche di rispondere ai quesiti dei nostri lettori. Chi volesse suggerire delle tematiche può scriverci a redazione@sanitainformazione.it.

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