La Corte di Cassazione con la sentenza n. 24673 del 2 dicembre 2016 ha nuovamente affermato che solo per i lavoratori assunti a partire dal 10 gennaio 1996 è previsto che i trattamenti di fine servizio siano regolati secondo le disposizioni del codice civile, con conseguente superamento della struttura previdenziale dei trattamenti contemplati dalla disciplina […]
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 24673 del 2 dicembre 2016 ha nuovamente affermato che solo per i lavoratori assunti a partire dal 10 gennaio 1996 è previsto che i trattamenti di fine servizio siano regolati secondo le disposizioni del codice civile, con conseguente superamento della struttura previdenziale dei trattamenti contemplati dalla disciplina pubblicistica; per contro, in relazione ai lavoratori già in servizio al 31.12.1995 è demandata alla contrattazione collettiva soltanto la definizione delle modalità applicative della disciplina in materia di trattamento di fine rapporto, non potendo quest’ultima interferire in ordine all’inclusione di ulteriori elementi retributivi nella base di computo dell’indennità di buonuscita.