La Legge italiana prevede degli strumenti giuridici volti a sanzionare le cause pretestuose. L’art. 96 bis c.p.c. stabilisce infatti che: «Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell’altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che […]
La Legge italiana prevede degli strumenti giuridici volti a sanzionare le cause pretestuose.
L’art. 96 bis c.p.c. stabilisce infatti che: «Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell’altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche di ufficio, nella sentenza […] in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata».
In relazione alle cause relative alla responsabilità professionale in particolare si potrebbe tener conto come parametro delle Linee Guida richiedendo la sanzione oltre che la condanna alle spese in tutte quelle circostanze in cui la soluzione del caso di malpractice poteva essere agevolmente valutata attraverso un’analisi delle Linee Guida contenute nell’archivio del SNLG.
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