In merito al Disegno di legge Gelli sulla responsabilità professionale degli operatori sanitari, ho letto giudizi positivi in quanto esso perseguirebbe la finalità di contemperare il diritto alle cure della collettività con la protezione degli interessi degli individui. La proposta agirebbe soprattutto tramite una nuova più adeguata regolamentazione della responsabilità del medico. Questo aspetto mi […]
In merito al Disegno di legge Gelli sulla responsabilità professionale degli operatori sanitari, ho letto giudizi positivi in quanto esso perseguirebbe la finalità di contemperare il diritto alle cure della collettività con la protezione degli interessi degli individui. La proposta agirebbe soprattutto tramite una nuova più adeguata regolamentazione della responsabilità del medico. Questo aspetto mi sembra molto apprezzabile in quanto effettivamente la corsa alle richieste di risarcimento ha trovato un forte supporto proprio in questo punto. Tuttavia non ho letto alcun riferimento al tema della valutazione del danno. Nella mia attività di medico ginecologo ho vissuto un’esperienza personale nella quale, a prescindere dalla questione della mia effettiva colpa, mi era stata richiesta a titolo di risarcimento una somma milionaria non fondata su alcuna base logica e sostanziale. Da quella mia personale esperienza, ho maturato l’idea che i risarcimenti milionari costituiscono un incentivo alla proliferazione delle cause civili, e spesso anche penali. Le chiedo quindi perché la proposta di legge Gelli non abbia affrontato questo tema.
In effetti il tema da lei proposto non è l’unico che il Disegno di legge Gelli non ha inteso affrontare e definire. Pensi soltanto alla mancata definizione del tema dei “requisiti minimi delle polizze di responsabilità sanitaria” senza i quali addirittura – secondo il Consiglio di Stato – l’obbligatorietà dell’assicurazione professionale non è efficace. Quanto al tema della quantificazione del danno, ricordo che la legge Balduzzi nel 2012 aveva stabilito che bisognava far riferimento agli articoli 138 e 139 del c.d. codice delle Assicurazioni. Peccato che quanto ai danni con grado di invalidità importanti (superiore al 10%) non sia stato ancora definito e pubblicato un sistema di quantificazione adeguato e omogeneo. Non ci resta che sperare che presto anche questo aspetto troverà una soluzione!