Sono il direttore amministrativo di una clinica privata della Campania. Ormai da alcuni anni abbiamo rinunciato alla assicurazione di responsabilità civile per almeno due motivi. In primo luogo a causa di un episodio molto spiacevole: infatti la compagnia con la quale eravamo assicurati fu dichiara fallita proprio qualche settimana dopo il rinnovo annuale della polizza; […]
Sono il direttore amministrativo di una clinica privata della Campania. Ormai da alcuni anni abbiamo rinunciato alla assicurazione di responsabilità civile per almeno due motivi. In primo luogo a causa di un episodio molto spiacevole: infatti la compagnia con la quale eravamo assicurati fu dichiara fallita proprio qualche settimana dopo il rinnovo annuale della polizza; il danno per noi fu pari a qualche centinaia di migliaia di euro versati alla compagnia per il premio versato. In secondo luogo per l’esosità delle offerte economiche successivamente proposte dagli Assicuratori, assolutamente sproporzionate ai rischi della nostra struttura. In questo periodo di tre anni, forse per fortuna e forse anche per la nostra buona organizzazione aziendale e per l’ottima professionalità degli operatori, le richieste di risarcimento sono state modeste e comunque per un totale notevolmente inferiore al premio annuo richiestoci. Leggo ora che nella legge Gelli appena approvata si prevede per le strutture come la nostra la possibilità di evitare l’assicurazione provvedendo direttamente al risarcimento di eventuali danni cagionati a terzi o dipendenti. Vorrei sapere se questa notizia risponde a verità ed in caso positivo a quale regole questa possibilità sarebbe assoggettata.
In primo luogo le confermo che effettivamente la legge Gelli appena approvata prevede all’articolo 10, comma 1, la possibilità di attuare altre analoghe misure alternative all’assicurazione. Ovviamente l’unica alternativa all’assicurazione non può che essere la non assicurazione” o, come la chiamano molti in maniera non propriamente corretta, l’”autoassicurazione”. Tuttavia la legge non si limita a stabilire questo principio liberale ma pone comunque all’azienda, pubblica o privata, il rispetto di una regola fondamentale: “la previsione nel bilancio di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati e ancora non pagati” (art. 10 comma 6). Insomma la legge Gelli, nell’ottica della trasparenza dei conti aziendali e soprattutto della tutela dei danneggiati che devono ricevere il giusto risarcimento, obbliga quelle aziende sanitarie che decidono di non assicurarsi di comportarsi con i propri rischi come se fossero una compagnia di assicurazione. Qui il discorso potrebbe diventare più complesso e potrebbe far cambiare idea a quelle aziende che hanno deciso per l’autoassicurazione. Infatti esse dovranno provvedere ad una serie di incombenze con una diretta incidenza sulla gestione e sul conto economico delle stesse. Quindi le suggerisco, prima di decidere la scelta strategica dell’autoassicurazione, di consultarsi con uno specialista e con lui verificare tutti i vantaggi e le insidie di questa soluzione