Lavoro 23 Settembre 2014 14:16

Il mondo delle assicurazioni

“Obbligo assicurativo per i medici: ecco chi è coinvolto”

di Assicurazione

“Un giovane chirurgo a contratto presso una struttura pubblica di eccellenza, chiede lumi sull’effettiva situazione assicurativa della sua categoria e sui rischi che i contrattisti corrono non essendo protetti da una polizza”.

La situazione, in termini di responsabilità professionale, non si è affatto modificata a seguito dell’introduzione dell’obbligo assicurativo, dal momento che il medico era responsabile personalmente per eventuali danni a terzi anche prima del 15 agosto 2014 – data in cui è entrata in vigore la legge 148 del 2011 sulla obbligatorietà. Questa legge riguarda e si applica a tutti gli operatori sanitari (liberi professionisti, dipendenti di strutture pubbliche e private), quindi anche ai contrattisti. Pertanto lo scrivente dovrebbe munirsi di una polizza per la sua responsabilità professionale, benché ad oggi non sia stato ancora emanato il Regolamento attuativo che ne precisi i limiti e le modalità di funzionamento (per esempio: il massimale, il periodo della efficacia retroattiva e ultrattiva).
D’altra parte le polizze delle Aziende Ospedaliere – che di solito estendono la copertura a tutti gli operatori sanitari operanti presso la struttura a qualsiasi titolo e quindi non solo ai dipendenti  – hanno adottato franchigie molto elevate a loro carico (es: la Lombardia prevede una franchigia di € 250.000,00 per ciascuna richiesta di risarcimento). Questa innovazione, finalizzata a contenere il costo delle polizze, implica che la struttura potrà esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del medico contrattista, dichiarato responsabile per la somma rimasta a suo carico, non solo se sussiste la colpa grave, ma in tutti i casi di acclarata responsabilità. Il rischio è chiaramente maggiore nei casi in cui l’azienda di appartenenza adotti la pratica dell’autoassicurazione (no polizza).
Insomma, in una situazione ancora colma di incertezze interpretative e di lacune legislative, non resta che suggerire la stipula di una polizza di assicurazione professionale personale, al duplice scopo di adempiere alla legge e di proteggersi da eventuali richieste di risarcimento provenienti dalla Azienda di appartenenza o direttamente dal presunto danneggiato.

Il team SanitAssicura 

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