Lavoro 27 Gennaio 2015 12:16

Il mondo delle assicurazioni

Attenzione alla clausola che trasforma la polizza del professionista

di Assicurazione

Sono un medico otorino libero professionista. La Casa di Cura Privata, ove abitualmente opero ed effettuo visite ai miei pazienti, mi ha contestato una clausola prevista nella mia polizza di Responsabilità professionale della quale, su richiesta della clinica, avevo consegnato una copia. La clausola è quella che afferma che la mia copertura deve essere considerata a “II° rischio” quando lo stesso rischio risulti coperto da altra polizza. Pertanto in quell’occasione mi sono reso conto che in sostanza la mia polizza non potrà mai operare in quanto la mia attività è svolta esclusivamente presso due Cliniche private della mia città, prevedibilmente già assicurate per conto loro. Non è una situazione che sfiora l’illegittimità?

Il caso al quale Lei fa riferimento è spesso confuso con quello regolamentato dal codice civile (art. 1910; assicurazione presso diversi assicuratori). La fattispecie dell’art. 1910 è quella del caso in cui il medesimo rischio sia stato coperto dall’Assicurato/Contraente con più di una polizza. In questo caso il codice civile stabilisce che i diversi assicuratori rispondano dell’eventuale risarcimento in rapporto al contenuto delle polizze stipulate da ciascuno di loro. Nel suo caso, invece, le due polizze sono state sottoscritte da diversi Contraenti/Assicurati (lo scrivente e la Casa di Cura) ciascuno dei quali può non essere a conoscenza della polizza stipulata dall’altro. Addirittura l’Assicuratore, a suo esclusivo vantaggio, ha previsto che la sua copertura operi dopo che sia stata completamente esaurita la garanzia della polizza della casa di cura. Si tratta di una condizione contrattuale inammissibile. Dal momento che Lei ha acquistato una copertura personale, senza alcuna limitazione, dovrà chiedere e pretendere che il suo Assicuratore modifichi la clausola indicando che la copertura a “II° rischio” è valida solo nel caso cui l’Assicurato, cioè Lei (e non altri), abbia in precedenza stipulato una polizza riguardo il medesimo rischio.

Ennio Profeta – consulente SanitAssicura  

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