Lavoro 2 Febbraio 2015 10:06

Il mondo delle assicurazioni

L’adozione di franchigie e scoperti

di Assicurazione

Sono un cardiochirurgo e, avendo deciso da pochi mesi  di intraprendere la libera professione, ho stipulato una polizza per la mia responsabilità professionale. Leggendo con attenzione la polizza ho riscontrato la presenza di una franchigia e di uno scoperto elevato (10% di ogni danno con una franchigia di € 25.000,00). Mi è stato spiegato che l’inserimento di questa clausola dipende dalla mia specializzazione, considerata ad alto rischio, ma io la reputo comunque una regola iniqua. Qual è la ratio di questa clausola e come opera in caso di sinistro?

La ragione per la quale gli Assicuratori hanno introdotto nei contratti questa clausola è duplice. In primo luogo essi intendevano sensibilizzare maggiormente i loro clienti a comportarsi diligentemente e scrupolosamente evitando il verificarsi di danni, facendoli partecipare all’onere del risarcimento. In secondo luogo gli Assicuratori ritengono che l’applicazione di una franchigia, eliminando l’onere dei piccoli danni che risultano ripetitivi, contribuisca a contenere il premio assicurativo. Nonostante ritenga che non ci sia bisogno della “minaccia della franchigia” per far sì che un professionista operi in maniera attenta e professionale”, è anche vero che la sua professione (cardiochirurgo) è potenzialmente esposta a rischi di particolare severità e non certo ad uno stillicidio di piccoli danni. Consideri quindi la sua franchigia una sorta di eventuale premio aggiuntivo posticipato. Il “combinato composto di scoperto e franchigia” funziona in questo modo: per ogni sinistro Lei parteciperà all’onere di un eventuale risarcimento con una percentuale del 10% della somma risarcita, ferma una somma massima a suo carico di € 25.000,00. Questa somma aggiunta al premio anticipato rappresenta in pratica il costo massimo a suo carico per la copertura del suo rischio professionale. Si consoli: esistono polizze in cui € 25.000,00 non costituiscono la somma massima a carico del medico assicurato, bensì la somma minima. Questo significa che i danni fino ad € 25.000,00 sono a carico esclusivo dell’assicurato, il quale comunque risponde sempre per il 10% dei danni di entità superiore.

Ennio Profeta – consulente SanitAssicura 

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