Enpam offre l’opportunità di far valere a fini pensionistici i periodi scoperti da contribuzione
Parola d’ordine: lungimiranza. È sempre più sentita da parte dei medici, con l’avvicinarsi dell’età pensionabile, l’esigenza di migliorare la propria posizione previdenziale e aumentare l’assegno di pensione. Si tratta di obiettivi raggiungibili attraverso diverse modalità previste dall’Enpam, flessibili e adattabile in base alle circostanze economiche e necessità del momento, i cui costi sono interamente deducibili dalle tasse. Una di queste modalità consiste nei riscatti, ovvero la possibilità di far valere ai fini della pensione i periodi che non sono coperti da contribuzione. Tutti i riscatti Enpam, ad eccezione dell’allineamento, garantiscono un aumento dell’anzianità contributiva e un incremento dell’assegno di pensione.
Come sottolinea l’ente, la domanda non è vincolante. Una volta ricevuta la proposta da parte degli uffici, l’eventuale accettazione va spedita entro 120 giorni. Trascorso il termine la proposta viene considerata decaduta. I contributi volontari da riscatto, come ricorda Enpam, sono interamente deducibili dalle tasse come quelli ordinari.
Per poter richiedere il riscatto, spiega Enpam, è necessario che l’iscritto non abbia compiuto l’età per la pensione al momento in cui presenta la domanda, che abbia maturato un’anzianità contributiva al fondo non inferiore a 10 anni, che sia in regola con il pagamento di altri riscatti in corso, che non abbia fatto domanda di pensione d’inabilità assoluta permanente, e che non abbia rinunciato da meno di 2 anni allo stesso riscatto.
Come sottolinea Enpam, il riscatto può essere totale o parziale, si può cioè scegliere di riscattare tutto il periodo previsto o solo una parte. Si possono riscattare in particolare: il corso legale del diploma di Laurea (tranne gli anni fuori corso) di 6 anni per i medici chirurghi, di 5 anni per gli odontoiatri laureati con il “Vecchio Ordinamento” (Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509) e 6 anni per gli odontoiatri laureati in base al Decreto Ministeriale del 22 ottobre 2004, n. 270 (a partire dall’anno accademico 2009/2010); il corso di specializzazione frequentato entro il 31 dicembre 2006; il corso di formazione in medicina generale frequentato entro il 4 novembre 2010; il servizio militare o civile; il periodo precontributivo compreso tra l’iscrizione all’Albo professionale e il 1° gennaio 1990, per i medici chirurghi, oppure il 1° gennaio 1995, per i laureati in Odontoiatria; i periodi precontributivi in cui non risultano contributi versati dalle Asl, sebbene sia un’eventualità molto rara; i periodi di sospensione dell’attività convenzionata; infine, i periodi liquidati, cioè i periodi contributivi relativi a precedenti rapporti professionali svolti in regime di convenzione per i quali l’Enpam ha restituito i contributi.
Il pagamento può essere effettuato tramite bollettino Mav in un’unica soluzione o in rate semestrali. Nella prima ipotesi, sottolinea Enpam, il pagamento va fatto il mese successivo a quello in cui l’accettazione è stata registrata, mentre nel secondo caso le scadenze sono: 30 giugno (a causa della situazione di emergenza da Covid-19, la normale scadenza era stata prorogata al 30 settembre, su richiesta dell’iscritto) e 31 dicembre. Versamenti rateali, sottolinea infine Enpam, possono essere sospesi in qualsiasi momento fino a un massimo di due anni dalla scadenza dell’ultima rata pagata. È sempre comunque possibile mettersi in regola con il debito pregresso o decidere di interrompere definitivamente i pagamenti. In quest’ultimo caso il beneficio sulla pensione sarà limitato alle somme versate (fa eccezione il riscatto dei periodi liquidati).
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