Secondo la Corte di Cassazione, l’ottenimento del consenso informato è considerato atto medico. Un’informazione non corretta o carente è responsabilità professionale, con dovere di risarcire un doppio danno: alla salute e all’autodeterminazione
La sentenza della Corte di Cassazione n°8163/21, pubblicata il 23 marzo, riconosce nel consenso informato un atto medico, fonte di responsabilità professionale per il professionista sanitario che lo raccoglie. Non solo: un’informazione non corretta e incompleta, può provocare sia un danno alla salute che un danno da lesione del diritto all’autodeterminazione.
«È per questo che l’acquisizione del consenso informato viene, dalla Corte, considerato atto medico – precisa Filippo Anelli, presidente della Fnomceo – . Perché suo fondamento sono le necessarie competenze in termini di anamnesi e valutazione dello stato di salute del paziente». Il presidente della Federazione commenta la sentenza della Suprema Corte che, nell’attribuire l’onere probatorio al paziente, rimarca il fatto che il diritto all’autodeterminazione si configura come diritto autonomo e distinto rispetto al diritto alla salute.
«La violazione, da parte del medico, del dovere di informare il paziente – sottolinea Anelli – può causare due danni. Quello alla salute, sussistente quando il paziente, se correttamente informato, avrebbe evitato di sottoporsi all’intervento e di subirne le conseguenze invalidanti. E un danno da lesione del diritto all’autodeterminazione; sussiste quando, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale diverso dalla lesione del diritto alla salute».
«La Corte ha ribadito la delicatezza e l’importanza del consenso informato quale atto medico che si correla all’unitarietà del rapporto medico-paziente», spiega Anelli, che aggiunge: «È parte integrante dell’attività professionale a tutela dei diritti costituzionalmente protetti dei cittadini. All’omissione informativa si deve dunque riconoscere una capacità plurioffensiva, sia in termini di danno alla salute sia patrimoniale».
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