Nel Decreto ministeriale 26/02/2020 sono contenute le misure di contenimento della diffusione del Covid-19 che devono adottare tutte le Regioni non ancora toccate dal contagio
Con il Decreto ministeriale del 26 febbraio 2020, adottato dal Ministero della Salute, è stato approvato lo schema di ordinanza relativo alle misure di contenimento della diffusione del Covid-19 che devono adottare tutte le Regioni che, fino ad ora, non sono ancora state toccate dal contagio. Questo documento contiene indicazioni sia per i cittadini che per i Medici di medicina generale ed ha lo scopo di permettere a questi ultimi di evitare i rischi di un’eventuale esposizione al virus (derivanti da una visita ambulatoriale o domiciliare con soggetti a rischio) sollevandoli allo stesso tempo da eventuali responsabilità derivanti dall’eventuale adozione della certificazione pur in assenza dell’effettivo svolgimento della visita. Viene infatti previsto un percorso in cui il MMG non si assume in toto la responsabilità della decisione ma le sue valutazioni dipendono dall’accertamento svolto dall’operatore di Sanità Pubblica e/o i servizi di Sanità Pubblica competenti per il territorio.
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COSA DEVE FARE IL CITTADINO – Chiunque abbia soggiornato (nel corso degli ultimi 14 giorni) in una delle zone a rischio epidemiologico identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità o nei Comuni italiani in cui è stata effettivamente dimostrata la trasmissione del virus, è tenuto a comunicare questa circostanza al proprio Medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta.
COSA DEVE FARE IL MEDICO – A quel punto il Medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta riceverà dalla Regione i riferimenti dell’operatore di Sanità Pubblica e/o i servizi di Sanità Pubblica competenti per il territorio, i quali hanno il compito di prescrivere la permanenza domiciliare secondo la seguente modalità:
CERTIFICATI MEDICI PER STUDENTI
Ricordiamo inoltre che per effetto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio scorso, fino al prossimo 15 marzo la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado degli studenti per assenze dovute a malattia di durata superiore ai cinque giorni può avvenire solo previa presentazione di un certificato medico. Si tratta di un provvedimento che è stato aspramente criticato dalla FIMMG in quanto non avrebbe alcun «fondamento scientifico» e porterebbe ad avere «ambulatori più affollati e, quindi, più pericolo di contagio».
FONTI
FIMMG – Misure di contenimento della diffusione del COVID-19 e certificazione di malattia
MINISTERO DELLA SALUTE – Covid-19. Nuove indicazioni e chiarimenti
MINISTERO DELLA SALUTE – Decreto del presidente del consiglio dei ministri 25 febbraio 2020
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